Normativa e prassi

20 Gennaio 2026

Imbarco su nave estera, l’esenzione non oltrepassa il periodo d’imposta

Ai fini dell’esclusione dalla base imponibile per i lavoratori marittimi, nel computo del lavoro all’estero, non possono essere prese in considerazione le prestazioni a cavallo di più anni solari

Per beneficiare dell’esenzione Irpef prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera non italiana, il requisito dei 183 giorni di lavoro prestato all’estero nell’arco di 12 mesi deve essere verificato per ciascun anno sulla base dei contratti che ricadono nel periodo d’imposta considerato. Nel computo dei giorni utili ai fini dell’agevolazione non possono essere considerati gli imbarchi degli anni precedenti.

L’Agenzia, con la risposta n. 10 del 20 gennaio 2026, risolve il dubbio di un lavoratore marittimo residente fiscalmente in Italia, che ha prestato servizio su navi battenti bandiera estera in tre distinti periodi e, in particolare, dal 23 settembre 2022 al 31 gennaio 2023, dal 14 giugno al 28 novembre 2023 e dal 4 maggio al 26 ottobre 2024, per un totale di tre imbarchi.

Il contribuente specifica che, con riferimento al contratto di lavoro relativo al 2024, non ha usufruito di periodi di riposo di alcun genere.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda quest’ultimo imbarco. Il contribuente chiede se il reddito prodotto nel 2024 per la prestazione sulla nave estera possa essere escluso dalla base imponibile, come prevede l’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001, per l’attività svolta su tali imbarcazioni per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

L’interessato ritiene di sì perché ha effettuato “un periodo di lavoro all’estero superiore ai 183 giorni a cavallo di due anni solari differenti”. Più nello specifico, fa presente che nel periodo 23 settembre 2023 – 22 settembre 2024 ha superato i 183 giorni di lavoro all’estero e, di conseguenza, ritiene che il reddito prodotto fino al 22 settembre 2024 debba essere escluso da tassazione, mentre quello percepito dal 23 settembre al 26 ottobre 2024 debba essere tassato.

Non è così. La risposta dell’Agenzia ricorda innanzitutto che, secondo il principio generale stabilito dal sistema tributario italiano nel Tuir, sono tassati in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (e quindi anche all’estero) dalle persone fisiche residenti fiscalmente nel nostro Paese (worldwide taxation principle).

Tuttavia, è prevista una deroga specifica per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi estere. Si tratta dell’agevolazione richiamata dal contribuente nell’interpello e disciplinata dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001, norma di interpretazione autentica dell’articolo 48 (ora articolo 51), comma 8-bis, del Tuir, relativo alla determinazione del reddito imponibile in caso di retribuzioni erogate per prestazioni di lavoro oltreconfine.

La deroga stabilisce che il compenso percepito per il lavoro svolto su navi battenti bandiera estera sia non imponibile se l’attività è prestata dai marittimi per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

Sull’argomento, la circolare n. 207/2000 ha precisato, tra l’altro, che il requisito temporale di 183 deve essere verificato per ogni periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, anche in presenza di più contratti di lavoro e anche se alcuni di questi risultano a cavallo dell’anno solare.

Tornando al caso concreto, l’Agenzia rileva che la durata del contratto di lavoro stipulato dal contribuente per il 2024 (4 maggio – 26 ottobre 2024) non è sufficiente a soddisfare il requisito temporale dell’attività prestata su nave estera perché non superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Né, a differenza di quanto sostenuto dal contribuente, i precedenti imbarchi possono essere utilizzati per integrare il computo relativo al 2024.

In definitiva, il reddito derivante dall’attività svolta dal lavoratore marittimo nel 2024, inferiore — da contratto — a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, non potrà beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile del periodo d’imposta di riferimento e dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia, secondo le regole ordinarie stabilite dall’articolo 51 del Tuir.

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