14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5%
Con la risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce quale aliquota Iva debba essere applicata per la realizzazione di sculture e opere d’arte prodotte da una fonderia, che si definisce “artistica”, su commissione di artisti o galleristi. Il dubbio nasce dall’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dall’articolo 9 del Dl n. 95/2025 (decreto “Omnibus”) che, intervenendo sul decreto Iva, ha ridotto al 5% l’aliquota Iva per la maggior parte delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, abrogando contestualmente le norme che fissavano l’Iva ridotta al 10% per le stesse tipologie di cessioni. Il decreto ha inoltre ampliato l’ambito soggettivo dell’agevolazione per le vendite ”interne”, eliminando la condizione precedente secondo cui l’aliquota ridotta era applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.
Per quanto riguarda l’attività svolta, la richiedente agisce su input di un artista o di un gallerista/mercante che commissiona opere di un artista terzo. Il committente fornisce un modello 3D o fisico, oppure un progetto dettagliato dell’opera da realizzare.
La fonderia utilizza materiali propri, impiega manodopera specializzata e realizza l’opera seguendo le indicazioni e la supervisione del commettente, che approva le varie fasi di lavorazione. Le opere sono prodotte in tiratura limitata, generalmente non superiore a otto esemplari.
La contribuente ritiene che, considerato l’ampliamento dell’ambito soggettivo introdotto dal Dl “Omnibus”, alle cessioni delle opere realizzate dalla stessa secondo le modalità sopra descritte possa essere applicata l’aliquota ridotta del 5% anziché quella ordinaria del 22 per cento.
L’Agenzia è di parere diverso perché l’attività svolta dalla fonderia non sfocia in una cessione di opere d’arte bensì in una prestazione di servizi.
La nuova disciplina, osserva l’Amministrazione, introduce l’Iva al 5% per la vendita di opere d’arte, oggetti da collezione e pezzi di antiquariato elencati nella tabella allegata al decreto n. 41/1995, purché non si applichi il regime del margine, tabella che riprende le categorie già previste dalla direttiva Iva europea. In pratica, la definizione di “oggetti d’arte” rimane la stessa sia nella normativa precedente sia in quella attuale ossia sono opere d’arte le “… opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.
Dalla cornice normativa emerge, secondo l’Agenzia, che l’agevolazione non sia applicabile all’attività svolta dalla fonderia che è configurabile piuttosto come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni.
La società, infatti, produce materialmente l’opera secondo le precise indicazioni e la supervisione del committente effettuando, in tal modo, una prestazione di servizi a favore di quest’ultimo e non una cessione di oggetti d’arte, cessione che effettuerà invece l’artista applicando l’aliquota del 5 %, mentre la fonderia, conclude l’Agenzia, dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22% alla sua prestazione di servizi.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.
Dati e statistiche 5 Marzo 2026
Bollettino delle entrate tributarie: online i dati 2025 e gennaio 2026
Il report del gettito fiscale dell’anno passato mostra un +3% rispetto al 2024.