14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5%
Con la risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce quale aliquota Iva debba essere applicata per la realizzazione di sculture e opere d’arte prodotte da una fonderia, che si definisce “artistica”, su commissione di artisti o galleristi. Il dubbio nasce dall’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dall’articolo 9 del Dl n. 95/2025 (decreto “Omnibus”) che, intervenendo sul decreto Iva, ha ridotto al 5% l’aliquota Iva per la maggior parte delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, abrogando contestualmente le norme che fissavano l’Iva ridotta al 10% per le stesse tipologie di cessioni. Il decreto ha inoltre ampliato l’ambito soggettivo dell’agevolazione per le vendite ”interne”, eliminando la condizione precedente secondo cui l’aliquota ridotta era applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.
Per quanto riguarda l’attività svolta, la richiedente agisce su input di un artista o di un gallerista/mercante che commissiona opere di un artista terzo. Il committente fornisce un modello 3D o fisico, oppure un progetto dettagliato dell’opera da realizzare.
La fonderia utilizza materiali propri, impiega manodopera specializzata e realizza l’opera seguendo le indicazioni e la supervisione del commettente, che approva le varie fasi di lavorazione. Le opere sono prodotte in tiratura limitata, generalmente non superiore a otto esemplari.
La contribuente ritiene che, considerato l’ampliamento dell’ambito soggettivo introdotto dal Dl “Omnibus”, alle cessioni delle opere realizzate dalla stessa secondo le modalità sopra descritte possa essere applicata l’aliquota ridotta del 5% anziché quella ordinaria del 22 per cento.
L’Agenzia è di parere diverso perché l’attività svolta dalla fonderia non sfocia in una cessione di opere d’arte bensì in una prestazione di servizi.
La nuova disciplina, osserva l’Amministrazione, introduce l’Iva al 5% per la vendita di opere d’arte, oggetti da collezione e pezzi di antiquariato elencati nella tabella allegata al decreto n. 41/1995, purché non si applichi il regime del margine, tabella che riprende le categorie già previste dalla direttiva Iva europea. In pratica, la definizione di “oggetti d’arte” rimane la stessa sia nella normativa precedente sia in quella attuale ossia sono opere d’arte le “… opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.
Dalla cornice normativa emerge, secondo l’Agenzia, che l’agevolazione non sia applicabile all’attività svolta dalla fonderia che è configurabile piuttosto come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni.
La società, infatti, produce materialmente l’opera secondo le precise indicazioni e la supervisione del committente effettuando, in tal modo, una prestazione di servizi a favore di quest’ultimo e non una cessione di oggetti d’arte, cessione che effettuerà invece l’artista applicando l’aliquota del 5 %, mentre la fonderia, conclude l’Agenzia, dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22% alla sua prestazione di servizi.
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