Normativa e prassi

29 Dicembre 2025

Acquisto di un credito da Dta, unica strada la monetizzazione

Il cessionario potrà procedere solo all’incasso delle somme, dovendosi escludere sia l’ulteriore cessione del credito acquisito sia l’utilizzo in compensazione tramite F24

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025, ritorna sulla disciplina dei crediti d’imposta derivanti dalle attività per imposte anticipate (Deferred tax asset) fornendo nuove precisazioni nel caso in cui il credito sia ceduto a terzi. In sintesi, a parziale rettifica di quanto chiarito dalla precedente prassi (risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025), l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione. Il cessionario potrà solo monetizzare il credito acquistato, incassando le somme oggetto di rimborso.

I chiarimenti fanno seguito ad alcune richieste indirizzate all’Agenzia sull’acquisto, da parte di terzi soggetti, dei crediti derivanti dalla trasformazione delle Dta (articolo 44-bis del Dl n. 34/2019), quei crediti cioè che un’azienda può contabilizzare nel proprio bilancio con lo scopo di ridurre le imposte future, e sulla relativa compensazione o ulteriore cessione della parte non utilizzata.

Il documento di prassi ripercorre la disciplina sui crediti da Dta, in particolare il comma 2 dell’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, in base al quale tali crediti possono essere utilizzati in compensazione, ceduti o chiesti a rimborso. È possibile, quindi, cedere i crediti in esame secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis (cessione dei crediti d’imposta) e 43-ter (cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo) del Dpr n. 602/1973.

Nel dettaglio, nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973).

Con la risoluzione in esame l’Agenzia chiarisce che il cessionario, come indicato nell’articolo 43-bis, comma 1, Dpr n. 602/1972, non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può altresì utilizzarlo in compensazione tramite modello F24.

In pratica l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione, per cui al cessionario è consentito solo incassare le somme.

Rettificando in parte i chiarimenti forniti con risoluzione n. 32/ 2025, l’Agenzia precisa che in ogni caso restano validi i comportamenti diversi adottati fino alla data di pubblicazione della risoluzione odierna.

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