23 Dicembre 2025
Decreto fiscale di dicembre (2). Novità per imposte dirette e indirette
Il Dlgs n. 192/2025 apporta modifiche anche sull’imposta di registro e quella di successioni e donazioni, sullo Statuto dei diritti del contribuente e con riguardo ai nuovi Testi unici tributari
Nella Gazzetta ufficiale di venerdì 19 dicembre è stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, con interventi a 360 gradi in ambito fiscale. Di seguito le novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ma anche in tema di registro, Statuto dei diritti del contribuente, testi unici delle sanzioni tributarie, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e della normativa su versamenti e riscossione. In una precedente puntata abbiamo approfondito le novità in materia di imposte dirette (vedi articolo “Decreto fiscale di dicembre (1). Novità per imposte dirette e indirette“).
Imposte indirette
Nell’ambito delle imposte sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro viene modificata la disciplina della determinazione della base imponibile. A norma dell’articolo 11 del Dlgs 192/2025, l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo di rendite, pensioni vitalizie e usufrutti, in base al tasso legale, con procedura amministrativa semplificata, è affidata a decreti del ministero dell’Economia e Finanze (e non ad atti del ministro), ossia norme di rango secondario in quanto atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa (come gli atti del ministro).
Statuto dei diritti del contribuente
Apportate alcune modificazioni alla legge n. 212/2000 in tema di interpello probatorio, in particolare per i gruppi Iva.
Infatti, è modificata la disciplina dell’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo Iva, sostituendo il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia». (articolo 12).
In materia di garanzie del contribuente, è rafforzato il contraddittorio preventivo: è specificato che il termine di 60 giorni concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo è unitario e non separato tra le due attività.
Estesa, poi, la possibilità di autotutela obbligatoria agli atti sanzionatori.
In tema di consulenza giuridica, è eliminato il riferimento agli “enti privati” tra i soggetti legittimati ad accedervi, con conseguente estensione anche dagli enti collettivi.
Infine, è disciplinata l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata, stabilendo che un apposito decreto attuativo ne debba determinare i presupposti, le modalità di presentazione, la procedura, e tutti gli aspetti funzionali al corretto funzionamento del servizio di consultazione semplificata.
Per le istanze relative alle fattispecie più complesse, viene stabilita la corresponsione di un contributo, la cui misura e le cui modalità sono individuate, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d’interpello presentata, da un decreto di natura regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 13).
Adempimento collaborativo
Per i soli anni d’imposta 2024 e 2025, in deroga al regime ordinario di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, viene introdotta la possibilità di essere ammessi al beneficio del regime collaborativo anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto, pur sempre in presenza degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti.
A pena di esclusione a questo regime di vantaggio, tale certificazione deve, comunque, essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026 (articolo 14).
Riscossione
In materia di riscossione viene ridisegnata la figura degli ufficiali della riscossione regolata dagli articoli 42 e 43 del Dlgs n. 13 aprile 1999, n. 112, con nuove modalità di accesso. Sono stati fissati requisiti più chiari, specificati meglio i criteri di nomina e di revoca, ed estesa la competenza a livello nazionale:
- ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione saranno nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione;
- viene eliminata la possibilità che gli esami per l’abilitazione siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata;
- viene precisato che l’ufficiale della riscossione eserciti le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione.
Mantenuta, invece, in capo al prefetto la competenza dell’emanazione del provvedimento di revoca dell’agente della riscossione. Al contrario viene eliminata la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del ministero delle Finanze (articolo 15).
Dogana
In materia di imposte doganali e di accise vengono modificate alcune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando, prevedendo che la confisca stessa non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione.
In ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025, vengono recepite le disposizioni che limitano la confisca obbligatoria delle merci soltanto ai casi di mancato pagamento integrale di tributi, sanzioni e accessori. Invece, nel caso in cui sia già avvenuta la confisca amministrativa, si stabilisce che le merci confiscate debbano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 16).
Con le modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (recante la revisione delle disposizioni in materia di accise) si riorganizzano le aliquote sul gas naturale in un unico testo, raggruppandole nei diversi impieghi (usi domestici, non domestici, autotrazione, elettricità) riportati nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise), senza modifiche sostanziali degli importi (articolo 17).
Testi unici tributari
Modifiche anche ai nuovi testi unici tributari.
In materia di sanzioni amministrative e penali, è inserita la disciplina del ravvedimento speciale anche per le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge.
In tal caso, quindi, può essere applicata la sanzione in misura ridotta, purché siano rispettati anche i seguenti requisiti:
a) gli stessi sostituti o intermediari abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto (maggiorato degli interessi legali) anteriormente alla presentazione della dichiarazione (Modello 770) nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte
b) la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza
c) il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
In tema di tributi erariali minori, è stato precisato che le disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) non possano essere applicate alla Regione Siciliana, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 97, del 2013, che ha chiarito la natura erariale della stessa imposta R.C.A., e, di conseguenza, ha confermato la spettanza della relativa entrata alla regione a statuto speciale.
In sede di giustizia tributaria, è modificato il decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti.
Infine, con riguardo al Tu versamenti e riscossione (decreto legislativo n. 33 del 2025) è prevista la possibilità di proporre opposizione, secondo le regole del codice di procedura penale, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo (articolo 18).
Fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 22 dicembre 2025
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