17 Dicembre 2025
Comuni colpiti dal sisma 2016: come recuperare il mancato Cup
La raccolta dei dati sul minor gettito derivante dalle esenzioni dal canone patrimoniale unico, sostitutivo di diverse entrate locali, è fondamentale per garantire un equo ristoro agli enti territoriali
Con il decreto direttoriale dell’11 dicembre 2025, il dipartimento Finanze del Mef ha definito modalità e termini di invio dei dati relativi alle minori entrate derivanti dalle esenzioni dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati (il Cup).
Si tratta di indicazioni importanti per i Comuni interessati, in particolare quelli coinvolti nel sisma 2016, elencati negli allegati al decreto-legge 189/2016, che già in passato hanno beneficiato di misure speciali. L’obiettivo è garantire un monitoraggio puntuale delle minori entrate e consentire il ristoro delle somme spettanti.
La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente via posta elettronica certificata (Pec), utilizzando un modello allegato al decreto e disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale. Non saranno accettati invii con modalità diverse.
I dati richiesti
Per il 2025, i Comuni dovranno indicare nel modello una serie di informazioni precise:
- per le insegne di esercizio esenti dal Cup, dovranno essere riportati la classe del Comune, il numero delle attività esenti, eventuali esenzioni per insegne superiori a 5 mq, la superficie totale esente e l’importo da ristorare, oltre al gettito accertato nel 2018
- per le occupazioni di aree e spazi pubblici esenti, dovranno essere specificati la classe del Comune, il numero delle attività esenti, la superficie totale esente, l’importo da ristorare e il gettito del 2018 relativo alla stessa tipologia.
Questi dati serviranno a calcolare con precisione le somme da rimborsare ai Comuni per compensare le minori entrate.
I tempi
I Comuni avranno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del modello sul portale del Federalismo fiscale per trasmettere i dati. La scadenza sarà chiaramente indicata nella stessa sezione del Portale.
Il Dm appena pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze, a breve, troverà posto nella Gazzetta Ufficiale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.