4 Dicembre 2025
Vittime del dovere, niente Irpef per tutti i trattamenti pensionistici
L’Agenzia, in linea con il legislatore e la Cassazione, ritiene che l’agevolazione non si applichi solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate
L’esenzione Irpef prevista a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo.
È l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi disciplinata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016.
Le “vittime del dovere” sono i soggetti che, in occasione di eventi legati al servizio, subiscono danni fisici gravi o, purtroppo nella maggior parte dei casi, la morte e che, in conseguenza di questi danni, sono sottoposti a una serie di trattamenti pensionistici o indennitari speciali.
In particolare, la legge si riferisce ai dipendenti pubblici (come forze dell’ordine, militari, pompieri, soccorritori e altre categorie che prestano servizio in ambito pubblico) che subiscono danni diretti durante l’esercizio delle loro funzioni. Le vittime del dovere, quindi, sono quelle persone che subiscono lesioni o perdono la vita mentre svolgono il loro lavoro a beneficio della collettività e dello Stato.
La norma agevolativa prevede l’esenzione d’imposta per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, disponendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
Con la risoluzione di oggi, l’Amministrazione finanziaria si uniforma all’interpretazione effettuata dal legislatore, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle “vittime del dovere” ed “equiparati” e ai loro “familiari superstiti”, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vedi “Vittime atti terroristici, esenzione Irpef estesa a tutte le pensioni”), superando così la differenza di trattamento per le agevolazioni a favore delle due categorie.
L’individuazione dei beneficiari è operata attraverso il richiamo alle normative di settore e, specificatamente, alle leggi n. 466/1980 (“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) e n. 302/1990 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), che hanno fornito una prima definizione di “vittima del dovere”, poi ampliata, anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti “equiparati”, dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.
In particolare, i benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) e dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”).
Con riferimento al citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, relativa all’estensione dei benefici fiscali, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha affermato il seguente principio di diritto “l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall’art. 1, comma 211, della l. 232/2006, […] non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo” (nello stesso senso, cfr sentenze nn. 15023, 15056, 15115 e 15121, del 29 maggio 2024).
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rilevato che l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali “a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere” e che la lettura dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 “depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. […] con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull’intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell’aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, […]» (cfr Cassazione, n. 15121/2024).
n conclusione, preso atto del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione ritiene, dunque, che l’esenzione Irpef in questione si applichi in favore di chi abbia ottenuto il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, soggetto “equiparato”, “familiare superstite”, su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
L’Agenzia, inoltre, fornisce un ulteriore chiarimento in merito alla decorrenza dell’applicazione di tale beneficio. In linea con l’orientamento costante della Corte di cassazione, favorevole all’Amministrazione, – secondo cui l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione (tra le molte, Cassazione nn. 4873/2025, 29549/2023, 29330/2023 e 19789/2023) – la risoluzione ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma.
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