26 Novembre 2025
Riscatto anticipato tassato in Italia, la Convenzione Ocse chiarisce i limiti
La somma, in base al trattato Italia-Singapore, si configura come “pensione” nello Stato scelto come attuale residenza solo a determinate condizioni altrimenti è reddito di lavoro dipendente
Il riscatto anticipato della previdenza complementare erogata da un fondo italiano a un cittadino italiano non ancora in età pensionabile, e residente a Singapore, non può essere considerato reddito da pensione ai fini della Convenzione tra i due Paesi, bensì reddito da lavoro subordinato tassabile in Italia. Singapore dovrà risolvere eventuali casi di doppia imposizione.
Il quesito risolto dall’Agenzia con la risposta n. 296 del 26 novembre 2025, riguarda un cittadino italiano iscritto all’Aire e con residenza fiscale a Singapore. Il contribuente possiede una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensione di tipo chiuso collegato all’attività lavorativa che svolgeva in Italia. In seguito all’interruzione del rapporto con l’azienda italiana si è trasferito a Singapore dove svolge un altro impiego e ha interrotto ogni contribuzione al Fondo.
A questo punto, pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile, intende riscattare anticipatamente e totalmente la posizione maturata presso il Fondo e chiede se la somma riscattata possa essere considerato “reddito di pensione” in base all’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore contro le doppie imposizioni. La norma stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione alla cessazione di un impiego privato debbano essere tassate esclusivamente nello Stato di residenza e, quindi, nel caso dell’interpello, a Singapore.
Per l’Agenzia, a differenza di quanto sostenuto dal richiedente, la somma riscattata non è assimilabile a una pensione e poiché la posizione è maturata durante l’attività lavorativa svolta in Italia è imponibile nel nostro Paese.
L’Agenzia premette che Singapore è considerato “Stato a fiscalità privilegiata”, di conseguenza, per presunzione legale, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi in tale Stato. In sede di interpello non è possibile verificare l’effettiva residenza del contribuente, quindi, il caso è affrontato come se lo stesso fosse residente a Singapore.
Il chiarimento prosegue precisando che, secondo la normativa interna (Tuir), i non residenti sono soggetti a tassazione nel nostro Paese per i redditi prodotti nel territorio. Inoltre, le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e si considerano prodotte e in Italia se a erogarle è un soggetto residente.
In sintesi, in base all’ordinamento domestico, la somma erogata dal Fondo, ente residente in Italia, relativa alla posizione previdenziale del contribuente, costituisce un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ed è imponibile in Italia tramite ritenuta alla fonte operata dal Fondo stesso.
Tuttavia, la vicenda va riletta alla luce della convenzione Italia-Singapore che prevale sul diritto interno. Va premesso che il trattato internazionale non fornisce indicazioni specifiche in merito ai redditi derivanti dal riscatto di posizioni previdenza complementare.
Occorre, quindi, stabilire se gli importi in questione rientrino tra i redditi di lavoro subordinato, disciplinati dall’articolo 14 (“Servizi personali”) della Convenzione oppure tra i redditi da pensione per cessato impiego nel settore privato regolati dal successivo articolo 17 (“Pensioni”).
Il primo riguarda il trattamento dei redditi da lavoro dipendente e stabilisce, in linea generale, che il potere di tassare il lavoro subordinato spetta esclusivamente allo Stato di residenza del lavoratore, ma solo se l’attività viene svolta in quello stesso Paese. Diversa la situazione quando il lavoro si svolge nell’altro Stato contraente: in quel caso la potestà impositiva diventa concorrente, cioè condivisa tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte. Per evitare che il contribuente venga tassato due volte, il successivo articolo 22 assegna al Paese di residenza il compito di eliminare la doppia imposizione.
L’articolo 17 – richiamato dal richiedente – prevede, invece, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, siano imponibili soltanto nello Stato di residenza.
L’Agenzia scioglie il dubbio prendendo come riferimento il modello di Convenzione Ocse. In particolare, l’articolo 18 (Pensions) chiarisce come stabilire se un particolare pagamento debba rientrare nella disposizione riguardanti il lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni. Al riguardo, definisce alcune situazioni particolari utili a configura un reddito come pensione o altre remunerazioni analoghe a queste ai sensi dell’articolo 17. Tra i requisiti, il beneficiario deve aver raggiunto l’età pensionabile e il pagamento deve sostituire o ridurre una pensione già maturata.
In sintesi, in base al Commentario Ocse, rientrano nell’articolo 17 solo le prestazioni maturate come pensione o commutazioni di pensione, mentre il riscatto anticipato, senza maturazione del diritto pensionistico, non è pensione, ma reddito assimilato a lavoro dipendente. È il caso del contribuente che ha proposto il quesito. Lui stesso ha infatti dichiarato di non aver ancora maturato il diritto alla pensione. L’interessato esercita semplicemente il diritto al riscatto in forma di capitale di quanto maturato al momento del disinvestimento presso il Fondo, non si tratta di sostituzione di un trattamento pensionistico.
In definitiva, il capitale riscattato non può essere ricompreso o tra le ”altre remunerazioni analoghe” ai trattamenti pensionistici previsti dall’articolo 17 della Convenzione.
Le somme in questione sono invece riconducibile alle ”altre remunerazioni analoghe” ai ”salari” e agli ”stipendi” disciplinati dall’articolo 14. Di conseguenza sono imponibili esclusivamente nel luogo dove sono state prodotte e, quindi, in Italia e dovrà essere Singapore a gestire gli eventuali casi di doppia imposizione come previsto dall’articolo 22 della Convenzione.
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