25 Novembre 2025
Tassazione dei piloti non residenti, contano le ore in territorio italiano
Sono imponibili nel nostro Paese solo i redditi derivanti dai voli interni e la quota di reddito riferita al tempo di lavoro svolto in Italia, compreso lo spazio aereo
L’Agenzia delle entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025 fornisce dei chiarimenti di carattere generale sulle modalità di calcolo del reddito dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano. L’Agenzia si sofferma, in particolare, sul significato di “reddito prestato nel territorio dello Stato” (articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir) e “redditi prodotti in Italia” nella disciplina relativa al regime speciale per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
In via generale, cioè senza considerare l’eventuale applicazione di una convenzione internazionale stipulata dall’Italia, per i piloti non residenti sarà soggetta a tassazione in Italia solo la quota di reddito riferita alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo nazionale, oltre ovviamente ai redditi relativi ai voli interni.
L’Agenzia richiama la regola generale secondo cui “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri” (articolo 3, comma 1 del Tuir) mentre per i non residenti sono tassati in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (articolo 23 del Tuir).
Di conseguenza, per quanto riguarda la professione del pilota, i redditi da voli interni sono integralmente imponibili in Italia, per i voli internazionali è imponibile solo la quota di reddito collegata alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo italiano, mentre le ore di lavoro fuori dal territorio/spazio aereo italiano non sono tassabili in Italia.
L’Agenzia ricorda inoltre che l’agevolazione per i lavoratori impatriati, (articolo n. 16 Dlgs n.147/2015), come chiarito anche dalla circolare 17/2017, si applica solo ai redditi prodotti in Italia, in linea con la finalità della disposizione volta ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività lavorativa. Quindi in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività fuori confine.
Quanto alla procedura per accedere al regime di favore, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Il beneficio si applica dal periodo di paga successivo. Se il datore non ha potuto riconoscere l’agevolazione spettante, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione. In tale caso il reddito va indicato già nella misura ridotta.
L’Agenzia fornisce un quadro anche sugli obblighi del sostituto. In pratica è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento (articolo 23 Dpr n. 600/1973), deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso (articolo 64, comma 1, Dpr n. 600/1973). La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non trattenuto (articolo 14 Dlgs n. 471/1997). Il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro. Altri doveri riguardano l’obbligo di rilascio e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della Certificazione unica (Dpr n. 322/1998 ) e la conservazione dei documenti comprovanti il versamento delle ritenute.
L’Agenzia ribadisce che gli obblighi del sostituto sono tassativi per cui eventuali violazioni in tema di ritenuta, conguaglio, certificazione e conservazione, comportano l’applicazione delle sanzioni.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 16 Giugno 2026
Da studio associato a Spt il costo fiscale resta invariato
Questo vale anche se, prima della trasformazione in società a responsabilità limitata, parte dei soci ha rivalutato le proprie partecipazioni nell’associazione In caso di trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti (Stp) fiscalmente neutrale, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci resta invariato e si trasferisce alle nuove quote della Srl risultanti dalla trasformazione.
Normativa e prassi 15 Giugno 2026
Svalutazione derivati speculativi: la deducibilità Ires non è impossibile
In un mercato dall’elevata volatilità dei prezzi come l’energia, i componenti negativi da derivati possono essere considerati inerenti se inseriti nell’attività d’impresa ordinaria I componenti negativi che scaturiscono dalla valutazione al fair value di titoli derivati “non di copertura” che hanno ad oggetto commodities energetiche, iscritti nel bilancio di una società operativa negli stessi mercati energetici, possono rispecchiare il carattere di inerenza ed essere quindi deducibili ai fini Ires.
Normativa e prassi 15 Giugno 2026
Cambi delle valute estere: online le medie di maggio
L’appuntamento mensile con un apposito provvedimento è previsto dal Tuir per calcolare le imposte sui redditi di persone fisiche e società in presenza di elementi in moneta diversa dall’euro Pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del 15 giugno 2026, che accerta le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di maggio, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
Attualità 12 Giugno 2026
Aperture extra Precompilata 2026: call center attivi anche sabato 13
Nella mattinata di domani i cittadini non professionisti potranno ricevere supporto operativo per la consultazione e l’invio della dichiarazione Per guidare e assistere i contribuenti alle prese con l’invio della dichiarazione precompilata, dopo le precedenti aperture straordinarie, il servizio telefonico dell’Agenzia delle entrate sarà attivo anche sabato 13 giugno, dalle 9 alle 13.