25 Novembre 2025
Tassazione dei piloti non residenti, contano le ore in territorio italiano
Sono imponibili nel nostro Paese solo i redditi derivanti dai voli interni e la quota di reddito riferita al tempo di lavoro svolto in Italia, compreso lo spazio aereo
L’Agenzia delle entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025 fornisce dei chiarimenti di carattere generale sulle modalità di calcolo del reddito dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano. L’Agenzia si sofferma, in particolare, sul significato di “reddito prestato nel territorio dello Stato” (articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir) e “redditi prodotti in Italia” nella disciplina relativa al regime speciale per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
In via generale, cioè senza considerare l’eventuale applicazione di una convenzione internazionale stipulata dall’Italia, per i piloti non residenti sarà soggetta a tassazione in Italia solo la quota di reddito riferita alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo nazionale, oltre ovviamente ai redditi relativi ai voli interni.
L’Agenzia richiama la regola generale secondo cui “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri” (articolo 3, comma 1 del Tuir) mentre per i non residenti sono tassati in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (articolo 23 del Tuir).
Di conseguenza, per quanto riguarda la professione del pilota, i redditi da voli interni sono integralmente imponibili in Italia, per i voli internazionali è imponibile solo la quota di reddito collegata alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo italiano, mentre le ore di lavoro fuori dal territorio/spazio aereo italiano non sono tassabili in Italia.
L’Agenzia ricorda inoltre che l’agevolazione per i lavoratori impatriati, (articolo n. 16 Dlgs n.147/2015), come chiarito anche dalla circolare 17/2017, si applica solo ai redditi prodotti in Italia, in linea con la finalità della disposizione volta ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività lavorativa. Quindi in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività fuori confine.
Quanto alla procedura per accedere al regime di favore, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Il beneficio si applica dal periodo di paga successivo. Se il datore non ha potuto riconoscere l’agevolazione spettante, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione. In tale caso il reddito va indicato già nella misura ridotta.
L’Agenzia fornisce un quadro anche sugli obblighi del sostituto. In pratica è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento (articolo 23 Dpr n. 600/1973), deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso (articolo 64, comma 1, Dpr n. 600/1973). La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non trattenuto (articolo 14 Dlgs n. 471/1997). Il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro. Altri doveri riguardano l’obbligo di rilascio e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della Certificazione unica (Dpr n. 322/1998 ) e la conservazione dei documenti comprovanti il versamento delle ritenute.
L’Agenzia ribadisce che gli obblighi del sostituto sono tassativi per cui eventuali violazioni in tema di ritenuta, conguaglio, certificazione e conservazione, comportano l’applicazione delle sanzioni.
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