Normativa e prassi

21 Novembre 2025

Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione

L’imposta con aliquota forfettaria al 7% applicata al pensionato estero che si trasferisce nel Mezzogiorno vale anche per l’eventuale avanzo di liquidazione delle società da lui partecipate

Un cittadino fiscalmente residente in Francia che dal 2025 percepisce redditi di pensione estera e dal 2026 si trasferirà in Italia in un comune del Mezzogiorno, esercitando l’opzione per l’imposta sostitutiva al 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera (articolo 24­ter, comma 1, del Tuir), potrà beneficiare del regime di favore anche per i redditi che percepirà a seguito della liquidazione della sua partecipazione nella società estera. Secondo quanto da lui precisato, infatti, in occasione del trasferimento in Italia procederà alla messa in liquidazione delle società estere di diritto francese e lussemburghese da lui partecipate e controllate, attraverso le quali ha svolto la propria attività all’estero. È, in sintesi, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 292/2025.

L’Agenzia ricorda il regime opzionale previsto dall’articolo 24­ter del Tuir secondo cui «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2­bis al decreto­legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».

Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.

In merito all’agevolazione in esame, la circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”. La stessa circolare chiarisce che “l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero…”.

Anche in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, ha chiarito che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.

Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all’estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.

In conclusione, il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.

Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione

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