Normativa e prassi

21 Novembre 2025

Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione

L’imposta con aliquota forfettaria al 7% applicata al pensionato estero che si trasferisce nel Mezzogiorno vale anche per l’eventuale avanzo di liquidazione delle società da lui partecipate

Un cittadino fiscalmente residente in Francia che dal 2025 percepisce redditi di pensione estera e dal 2026 si trasferirà in Italia in un comune del Mezzogiorno, esercitando l’opzione per l’imposta sostitutiva al 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera (articolo 24­ter, comma 1, del Tuir), potrà beneficiare del regime di favore anche per i redditi che percepirà a seguito della liquidazione della sua partecipazione nella società estera. Secondo quanto da lui precisato, infatti, in occasione del trasferimento in Italia procederà alla messa in liquidazione delle società estere di diritto francese e lussemburghese da lui partecipate e controllate, attraverso le quali ha svolto la propria attività all’estero. È, in sintesi, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 292/2025.

L’Agenzia ricorda il regime opzionale previsto dall’articolo 24­ter del Tuir secondo cui «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2­bis al decreto­legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».

Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.

In merito all’agevolazione in esame, la circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”. La stessa circolare chiarisce che “l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero…”.

Anche in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, ha chiarito che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.

Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all’estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.

In conclusione, il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.

Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto