13 Novembre 2025
L’Agenzia mette in guardia: false mail a tema tassazione redditi esteri
Le comunicazioni-truffa provengono da un inesistente “Ufficio rimborsi capitali esteri” e richiedono il versamento urgente di un’imposta sul capital gain per un trasferimento di fondi
Da una recente segnalazione, l’Agenzia è venuta a conoscenza di una nuova tipologia di false comunicazioni via mail, incentrate su presunte imposte su capitali esteri e ritardi nel trasferimento di fondi.
Di seguito un esempio di comunicazione:
Il documento, sfruttando una veste grafica apparentemente riconducibile a quella delle Entrate, richiede il versamento urgente di un’imposta pari al 26% del capital gain, che deriverebbe da presunti errori della compagnia alla quale l’utente si è affidato. Il mittente fa leva sul senso di urgenza e di gravità per indurre il destinatario ad azioni immediate e impulsive.
Tuttavia, la comunicazione riporta svariate anomalie che indicano la natura falsa del documento:
- un falso numero di protocollo contenente dicitura INT, riservata per comunicazioni interne
- l’indicazione di due Direzioni inesistenti, riportate sia in intestazione sia in calce: “Direzione centrale – ufficio rimborsi da investimenti estero” e “Direzione ufficio rimborsi capitali esteri”
- un riferimento normativo generico (“decreto legislativo in vigore per l’anno fiscale 2025”) privo di dettagli identificativi
- Llapposizione di un falso timbro in fondo, con relativa firma illeggibile del finto responsabile.
L’Agenzia delle entrate disconosce queste comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è consigliabile effettuare una verifica preliminare consultando la pagina “Focus sul phishing” del portale istituzionale dell’Agenzia, ed eventualmente rivolgersi ai contatti di assistenza sul sito istituzionale o direttamente all’ufficio territorialmente competente.
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.