Normativa e prassi

7 Ottobre 2025

Codice identificativo ad hoc per il reverse charge logistica

Va utilizzato in sede di compilazione del modello F24 per consentire la corretta identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta

Si aggiunge un nuovo tassello alle indicazioni necessarie per applicare il regime opzionale di reverse charge Iva per il settore della logistica, istituito con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 59, della legge n. 207/2024). La nuova disciplina, prevista in via transitoria, offre la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’inversione contabile relativamente alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

In particolare, con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia istituisce il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Ricordiamo che il regime consente al prestatore e al committente di scegliere una soluzione in base alla quale il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta è valida per tre anni e va effettuata con una comunicazione del committente da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (vedi articolo Logistica, pronto il modello per l’opzione Iva transitoria).

La chance può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Indicazioni pratiche sul modello F24
La risoluzione odierna segue la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, che ha istituto il codice tributo “6045” necessario al committente per versare in F24 l’Iva dovuta in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione.

La risoluzione n. 53 specifica che in sede di compilazione del modello F24:

  •  nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi
  • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.

Restano valide le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.

Codice identificativo ad hoc per il reverse charge logistica

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