6 Ottobre 2025
Trattamento integrativo dipendenti, i codici tributo utili ai sostituti
Consentono ai sostituti d’imposta di versare tramite F24 e F24Ep il credito connesso all’agevolazione corrisposta ai lavoratori indebitamente utilizzato e oggetto di recupero dall’Agenzia
Dopo il decreto sul trattamento integrativo riconosciuto dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti, e le relative misure sulla compensazione del credito maturato (articolo 1, Dl n. 3/2020), con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo “7909” e “7910” (da utilizzare con il modello F24), “700E” e“701E” (da utilizzare con il modello F24EP) per recuperare le somme indebitamente compensate dagli stessi sostituti.
Il decreto-legge n. 3/2020, ricorda l’Agenzia, ha riconosciuto un trattamento integrativo nei confronti dei lavori dipendenti e assimilati, corrisposto attraverso i sostituti d’imposta, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme.
Come indicato dall’articolo 38-bis del Dpr 600/1973, a seguito dell’attività di controllo, gli uffici, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, possono emanare apposito atto di recupero.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo:
- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
- il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.
La stessa risoluzione fa spazio ad altri due codici, per il versamento delle stesse somme, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):
- “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
- il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.