16 Settembre 2025
Rendite pensionistiche ante 2007, confermata la tassazione separata
L’Agenzia ribadisce che le prestazioni in forma di capitale, riferibili a montanti maturati prima di quell’anno, devono seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione
La maggiorazione distribuita nel 2025 dal fondo pensionistico di riferimento ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006, nonostante la riforma della disciplina delle forme di previdenza complementare operata dal Dlgs n. 252/2005, sconta la tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir), perché maturata ante 2007.
Questa, in estrema sintesi, è la risposta n. 245 del 16 settembre 2025, resa dall’Agenzia delle entrate a un fondo pensione legato a un gruppo bancario, che ha chiesto chiarimenti sull’imposizione fiscale di alcune somme da corrispondere nel 2025 ai pensionati. Questi ultimi, spiega il fondo, avevano già aderito nel 2021 a un’operazione di capitalizzazione, trasformando la loro rendita mensile in un capitale unico, in base agli accordi stipulati nel 2019. Tale operazione aveva riguardato prestazioni maturate ed era stata tassata secondo il regime transitorio previsto dal decreto legislativo 252/2005, con applicazione della tassazione separata.
Nel 2023, a seguito di un avanzo patrimoniale del fondo, è stata prevista una maggiorazione da distribuire sia ai pensionati che avevano capitalizzato la rendita nel 2021, sia a quelli ancora titolari di rendita nel 2022. In sostanza, il fondo chiede come debba essere tassata tale somma aggiuntiva da erogare nel 2025.
Secondo una prima interpretazione, osserva il richiedente, poiché la maggiorazione è stata determinata nel 2023 e sarà pagata nel 2025, essa potrebbe essere considerata come maturata dopo il 2007 e quindi soggetta all’aliquota fissa del 15 per cento. Il fondo, però, propone una lettura diversa: la maggiorazione sarebbe da considerare come parte integrante della prestazione originaria maturata prima del 2007, e quindi soggetta alla stessa tassazione separata già applicata nel 2021. In questo caso, si dovrebbe calcolare l’aliquota interna tenendo conto dell’intera anzianità contributiva e del reddito di riferimento, includendo anche la somma aggiuntiva. L’imposta già versata nel 2021 verrebbe poi sottratta dal totale per evitare una doppia tassazione.
In sintesi, il fondo sostiene che la somma da erogare nel 2025 non sia una nuova prestazione, ma un’integrazione di quella già liquidata, e debba quindi seguire lo stesso trattamento fiscale.
Le osservazioni dell’Agenzia
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005, dal 1° gennaio 2007 è stata profondamente riformata la disciplina delle forme di previdenza complementare. In particolare, con il comma 5 dell’articolo 23, il legislatore ha previsto un regime transitorio per gli iscritti a forme pensionistiche complementari già attive al 1° gennaio 2007. Nel dettaglio, ha stabilito che le nuove regole si applicano solo ai montanti maturati da quella data in poi. Le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006 continuano invece a essere tassate secondo la normativa previgente, con alcune eccezioni (come l’articolo 20, comma 1, secondo periodo del Tuir).
Questa distinzione, inoltre, è stata ribadita dalla circolare n. 70/2007, che ha chiarito come le prestazioni in forma di capitale riferibili a montanti maturati prima del 2007 debbano seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione.
Il caso: maggiorazione individuale nel 2025
Nel caso esaminato dall’Agenzia, un fondo pensione bancario ha previsto nel 2021 la possibilità per alcuni pensionati (già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006) di capitalizzare la propria rendita. A seguito di un avanzo patrimoniale accertato nel 2023, è stata stabilita una maggiorazione individuale da corrispondere nel 2025.
Secondo quanto rappresentato dal fondo, questa maggiorazione deriva da prestazioni maturate prima del 2007 e si configura come un’integrazione della somma già capitalizzata nel 2021. L’Agenzia delle entrate ha accolto questa impostazione, ritenendo che anche la maggiorazione debba essere tassata secondo il regime previgente.
La maggiorazione sarà quindi soggetta a tassazione separata, come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir (Dpr n. 917/1986), che include tra le somme tassabili anche le capitalizzazioni delle pensioni.
L’aliquota da applicare sarà quella “interna”, calcolata secondo l’articolo 19 del Tuir, tenendo conto:
- del reddito di riferimento, che include sia la somma già erogata nel 2021 sia la maggiorazione calcolata dall’attuario
- dell’intera anzianità maturata dal lavoratore dalla data di adesione al fondo fino alla cessazione del servizio.
Infine, dall’imposta complessiva calcolata sulla somma lorda, dovrà essere detratta quella già versata nel 2021, così da evitare una doppia imposizione.
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