25 Agosto 2025
Bonus formazione giovani agricoltori, al via le domande per il credito
Attivo da oggi il canale per trasmettere il modello “bonus formazione giovani imprenditori agricoli”. C’è tempo fino al prossimo 24 settembre
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è attivo, da oggi il servizio telematico per ottenere il bonus per la formazione dei giovani agricoltori. Un mese fa, con il provvedimento del 24 luglio 2025, era stato approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni per accedere al beneficio (vedi articolo “Bonus formazione giovani agricoltori: comunicazioni al via dal 25 agosto”). La comunicazione potrà essere inviata entro il 24 settembre 2025 con modalità telematiche direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Di cosa si tratta: le spese agevolabili
Il contributo consiste in un credito di imposta pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Nello specifico, sono agevolabili:
- spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino ad un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili.
Le spese sostenute, per essere ammesse al beneficio, devono essere tracciate, cioè pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano l’immediata riconducibilità del pagamento alla fattura/ricevuta.
A chi spetta
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni compiuti che hanno iniziato la propria attività imprenditoriale a decorrere dal 1º gennaio 2021. Sono ammessi al beneficio soltanto i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO che inizi con “01”.
Tempi e modalità di invio della comunicazione
I contribuenti che intendono beneficiare del contributo comunicano all’Agenzia delle entrate, con il modello disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, l’ammontare delle spese rientranti nelle suddette categorie ed effettivamente sostenute nel periodo di riferimento.
La comunicazione potrà essere inviata entro il 24 settembre 2025 con modalità telematiche direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul medesimo sito internet.
A seguito della trasmissione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero l’avvenuto scarto con indicazione delle ragioni.
Per maggiori dettagli relativi alla tempestività della comunicazione scartata e poi ritrasmessa, nonché all’invio di una comunicazione sostitutiva, alla rinuncia al credito ed alle ipotesi di scarto, si rinvia al provvedimento del 24 luglio scorso.
Il credito di imposta
Il beneficiario può utilizzare il credito di imposta soltanto in compensazione con F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’utilizzo è possibile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale massima fruibile, e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta.
Alcune informazioni utili
Il credito non può essere utilizzato prima della data di conclusione del corso di formazione.
L’Iva è computata tra le spese agevolabili ammissibili soltanto se rappresenta per l’imprenditore beneficiario del credito un costo effettivo non recuperabile.
Il soggetto beneficiario decade dal credito di imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.
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