25 Agosto 2025
Dentro la dichiarazione – 8 I premi per le assicurazioni
Breve focus sui profili fiscali dei contratti assicurativi, dalla disciplina generale sulla detraibilità dei premi al regime fiscale differenziato per i contratti che coprono più rischi
Altro giro di boa per la nostra rassegna estiva sulle voci che compongono la dichiarazione dei redditi e altra puntata che vi assicuriamo non sarà noiosa. Come altre spese ritenute meritevoli di sostegno da parte del legislatore tributario – ve lo sareste aspettato? – anche le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni prevedono una detrazione pari al 19% dei premi versati dai contribuenti.
Il beneficio è riconosciuto:
- per contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, di durata non inferiore a cinque anni e che non consentano la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
La detrazione spetta anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere.
In base ai limiti di detraibilità previsti dalla disciplina, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Questo limite vale anche in caso di pluralità di contratti.
A partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.
Vita e infortuni, quali documenti vanno conservati?
Per fruire della detrazione, a partire dal 2020 è necessario che il pagamento sia tracciabile.
Il contribuente dimostra tale requisito con la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa è possibile provare la tracciabilità anche tramite la ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto.
La documentazione per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, e dalla copia del contratto di assicurazione contenente i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti
Le assicurazioni sugli eventi calamitosi
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni che riguardano il rischio di eventi calamitosi stipulate per gli immobili e le relative pertinenze. Il contraente non potrà beneficiare della detrazione se la polizza riguarda esclusivamente la pertinenza.
L’agevolazione, inoltre, riguarda il bene e non la persona, per cui spetta indipendentemente dall’intestazione dell’immobile.
La detrazione è stata introdotta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto all’agevolazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni. Le polizze stipulate prima dell’1° gennaio 2018, inclusi i relativi rinnovi, restano escluse dalla detrazione.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, ai fini del beneficio rileva la componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Anche i contratti stipulati dal condominio a garanzia del fabbricato e delle relative pertinenze possono fruire del beneficio in esame, sempre che l’edificio sia di tipo residenziale. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare ed effettivamente da lui pagata.
Eventi calamitosi e limite di detraibilità
Anche per questa tipologia di assicurazione, a partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda spetta per intero per i redditi complessivi fino a 120 mila euro, dopodiché decresce fino ad azzerarsi per i titolari di redditi pari a 240 mila euro e il pagamento deve essere tracciabile.
La quota spettante è pari al 90% per le polizze sugli eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta Sisma bonus con percentuale di detrazione del 110%. In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare al rigo da E8 a E10.
Stesse regole, infine, per la documentazione da conservare attestante il pagamento tracciabile.
Per approfondire
Maggiori dettagli sulle agevolazioni previste in materia di assicurazioni stipulate sono disponibili nella guida Premi di assicurazione, presente sul sito dell’Agenzia delle insieme alle altre della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.
Continua
La prima puntata è dedicata alle spese veterinarie
La seconda puntata è dedicata alle erogazioni liberali a favore di arte, musica e cultura
La terza puntata è dedicata ai trasferimenti per motivi di lavoro
La quarta puntata affronta il tema delle agevolazioni dedicate al mondo della scuola
La quinta puntata è dedicata alle spese universitarie
La sesta puntata descrive il Bonus mobili ed elettrodomestici
La settima puntata affronta il tema delle agevolazioni per le donazioni al volontariato
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