20 Agosto 2025
Somme all’appaltatore per ritardi: non è indennizzo, l’Iva è dovuta
Gli importi che la società appaltante dovrà versare a seguito di sentenza del tribunale vanno assoggettati all’imposta in quanto l’ultimazione dell’opera esclude la natura risarcitoria
Una società incaricata della costruzione di un edificio ha subito una serie di ritardi nella prosecuzione del progetto a seguito dei quali cita in giudizio la società appaltante chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti. Le somme che l’appaltante, in base alla sentenza del tribunale, dovrà corrispondere all’impresa di costruzione, secondo il parere dell’Agenzia, non hanno natura risarcitoria in quanto l’opera è stata ultimata. Si tratta piuttosto di un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare a Iva. È la sintesi della risposta n. 215 del 20 agosto 2025.
L’Agenzia rileva in primo luogo che per stabilire se le somme devono essere assoggettate a Iva, bisogna verificare se tali somme rappresentano un corrispettivo per una prestazione ricevuta o se invece si tratta di un risarcimento per inadempimento o irregolarità di obblighi contrattuali.
La disciplina, infatti, prevede che sono imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte” (articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972).
Diversamente l’articolo 15 dello stesso Dpr n. 622/1972 prevede l’esclusione, dal computo della base imponibile, delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Altro elemento di valutazione evidenziato dall’Agenzia per l’applicazione dell’Iva è il nesso di reciprocità fra le prestazioni, cioè il nesso diretto tra il servizio reso e le somme ricevute, ove le somme versate costituiscono l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile (causa C277/05 del18 luglio 2007, e C270/09 sentenza del 16 dicembre 2010). L’assenza di correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti di denaro fa cadere il presupposto dell’imponibilità dell’operazione.
Per quanto riguarda il caso in esame l’Agenzia fa presente che se si trattasse di somme corrisposte a seguito di un danno arrecato l’operazione sarebbe senza dubbio fuori dal campo Iva, come indicato nel citato articolo 15 del Dpr n. 633/1972.
Tuttavia, nonostante si tratti di somme corrisposte per ritardi causati, non si può non tener conto del fatto che il contratto di appalto è comunque giunto a termine e la costruzione dell’edificio è stata ultimata. La somma in esame quindi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, rappresenta un’integrazione del corrispettivo di una prestazione comunque fornita, e non una penale. La società che ha commissionato i lavori infatti può godere dell’opera realizzata, nonostante il ritardo.
Di conseguenza la somma da corrispondere alla società che ha presentato l’interpello in relazione ai ”maggiori oneri diretti e indiretti” subiti, può essere senz’altro considerata un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario da assoggettare a Iva.
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