5 Agosto 2025
Il trasferimento del plafond Iva va espressamente previsto dalle parti
Può avvenire nell’ambito di una cessione o di un conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda ma solo al verificarsi di precise condizioni delineate dalla prassi
In un’operazione di riorganizzazione societaria, in cui una società italiana ha acquisito parte di un ramo di azienda da un soggetto giuridico inglese senza stabile organizzazione e non registrato ai fini Iva che aveva precedentemente acquisito il complesso aziendale da una terza società, la conferitaria italiana non potrà utilizzare il plafond Iva maturato dalla cedente. In primo luogo, il contratto di cessione d’azienda fra la cedente e il soggetto inglese non menziona il trasferimento del plafond, requisito necessario per il suo perfezionamento e per il successivo passaggio in capo alla società italiana. L’operazione, inoltre, sarebbe comunque preclusa dal fatto che la società inglese non ha una posizione Iva in Italia. È la sintesi della risposta n. 200/2025 dell’Agenzia delle entrate.
L’operazione, effettuata nel 2024, prevede la cessione di un ramo d’azienda da una società a un soggetto inglese, non stabilito e non registrato ai fini Iva in Italia, e il contestuale conferimento di una parte di questo ramo dal soggetto inglese alla società italiana che sottopone il quesito all’Agenzia.
L’Agenzia ricorda che il trasferimento del plafond Iva, che consente l’acquisto di beni e servizi per cessioni all’esportazione senza il pagamento dell’imposta, è disciplinato, relativamente all’affitto d’azienda, dall’articolo 8 del Decreto Iva. La norma condiziona il beneficio all’espressa indicazione, nel contratto, del trasferimento e alla seguente comunicazione all’ufficio Iva competente per territorio.
Per quanto riguarda invece le operazioni di cessione o conferimento, l’Agenzia fa presente che non esiste una disposizione analoga in ambito Iva, ma lo stesso principio è stato esteso anche a tali operazioni dalla prassi.
Numerose risoluzioni, infatti, hanno chiarito che è possibile trasferire il plafond anche nell’ambito di una cessione o conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, a patto che si verifichino due condizioni: il cessionario/conferitario deve continuare l’attività ricevuta e deve subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi del complesso aziendale.
Entrando nel merito del caso in esame, l’Agenzia rileva che si tratta di un’operazione che coinvolge tre soggetti, per cui non può rientrare nei casi disciplinati dalla prassi, che prevedono appunto la presenza di due soggetti.
Nella fattispecie, per il perfezionamento dell’operazione desiderata si dovrebbe prima verificare passaggio del plafond dalla società cedente al soggetto inglese e poi il successivo passaggio tra quest’ultimo e la società italiana.
Tuttavia, il contratto che regola la cessione del complesso aziendale alla società britannica non menziona alcun trasferimento di plafond, requisito invece indispensabile (articolo 8 del decreto Iva). Inoltre, la società cedente non si estingue con la cessione, circostanza che pregiudicherebbe anche il rispetto del requisito sulla continuità dell’attività ceduta o conferita.
Va rilevato infine che la società inglese non ha una posizione Iva né una stabile organizzazione in Italia e ai soggetti esteri, ricorda l’Agenzia, è riconosciuta la possibilità di effettuare acquisti senza pagamento dell’Iva nei limiti del plafond solo se sono identificati ai fini Iva.
La società italiana, quindi, non potrà utilizzare il plafond per gli acquisti in quanto non sussistono le condizioni per il trasferimento a favore della società inglese, secondo i criteri indicati dalle disposizioni normative e dalla prassi.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.
Attualità 22 Aprile 2026
La fiscalità del Terzo settore, al via il tour per spiegare le novità
Agenzia delle entrate e Università Pontificia Salesiana illustreranno insieme, in una serie di convegni in tutta Italia, la nuova disciplina tributaria messa a punto a seguito della riforma del no profit Parte da Assisi il prossimo 16 maggio il roadshow promosso dall’Agenzia delle entrate e dall’Università pontificia Salesiana per accompagnare gli enti del Terzo settore nella conoscenza della nuova disciplina fiscale introdotta dopo la riforma del Terzo settore.
Normativa e prassi 22 Aprile 2026
Isa, definiti i criteri d’accesso al regime premiale per il 2025
Il via libera alle agevolazioni non si baserà, anche questa volta, solo sul comportamento adottato nel periodo di riferimento ma terrà conto anche della storia fiscale del contribuente Con il provvedimento del 22 aprile 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate approva le modalità e le condizioni che consentono l’accesso ai benefici premiali collegati agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2025 (articolo 9‑bis, comma 11, del Dl n.