Normativa e prassi

22 Luglio 2025

Fringe benefit auto aziendali, per il nuovo regime decisive le date

Per applicare le regole impositive introdotte dall’ultima legge di bilancio, la firma del contratto, l’immatricolazione e la consegna del veicolo devono avvenire nel 2025

Un veicolo aziendale ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024, ma assegnato al dipendente in data successiva al 30 giugno 2025 dovrà essere trattato con il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ”valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

È quanto chiarito dall’Agenzia, con la risposta n. 192 del 22 luglio 2025, a una società che voleva sapere se, in seguito alla nuova disciplina sul calcolo dei fringe benefit per i veicoli aziendali ad uso promiscuo, che ha previsto nuove percentuali per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (legge di Bilancio 2025) bisogna applicare la normativa vigente  al momento della  stipula  anche se la consegna del veicolo al dipendente avviene dopo il 1° gennaio 2025.

La risposta si allinea ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 10 del 3 luglio scorso, nella quale l’Agenzia ha illustrato la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto “Bollette” (Dl n. 19/2025).

Anche nella risposta odierna, l’Agenzia ricostruisce le novità. Dal 1° gennaio 2025, infatti, si applicano nuove soglie e percentuali differenziate che favoriscono i veicoli a minore impatto ambientale. Nel dettaglio la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge  n. 207/2024) ha previsto che per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, “si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo,  al  netto  delle  somme  eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug­in”.

La norma, quindi, è intervenuta sull’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir che, in deroga al principio di tassazione basato sul valore normale, aveva previsto un criterio forfettario per il regime fiscale di auto, moto e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Inoltre, con il cosiddetto Decreto “Bollette” è stato aggiunto un regime transitorio (Dl n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis). Nel dettaglio, con un successivo comma 48­bis è stato infatti previsto che “per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025” si applica il regime di tassazione previgente indicato nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

A questo proposito, con la circolare n. 10/2025, l’Agenzia ha evidenziato la rilevanza della data di consegna del veicolo al dipendente.

In base al quadro normativo delineato, l’Agenzia rileva che nel caso in esame il contratto di assegnazione risulta  stipulato  il  27 dicembre 2024 e la consegna del veicolo, come richiesto dal cliente, è prevista non prima del 1° luglio 2025.

Dunque, la fattispecie in esame non rientra nei casi contemplati dal regime transitorio del comma 48­bis, quindi con l’applicazione previgente, in quanto l’immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024. Né trova applicazione la nuova disciplina della legge di Bilancio 2025, in quanto i requisiti previsti dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir, cioè sottoscrizione del contratto, immatricolazione e consegna, non si verificano tutti nel 2025.

Questi concetti sono illustrati anche nella circolare n. 10/2025, che fornisce l’indicazione decisiva per questo caso specifico. La circolare, infatti chiarisce, fra l’altro, che ai casi esclusi sia dal regime transitorio sia dalla disciplina delle legge di Bilancio 2025, deve applicarsi il criterio generale secondo cui la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni sulla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del Tuir per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, ossia la regola stabilita dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Proprio la circolare fa l’esempio di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

La società in esame quindi, nel caso di veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 ma assegnati dopo il 30 giugno 2025, dovrà applicare il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ”valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

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