Normativa e prassi

7 Luglio 2025

Regimi speciali mai applicati: sì all’ingresso nel forfettario

Il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e ora, per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, intraprendendo anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà farlo. L’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale Iva è stato concretamente utilizzato in passato.

È quanto ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 181 del 7 luglio 2025, fornita a un contribuente che svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, includendo anche servizi di riparazione. Questi, fino al 31 dicembre 2024, ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27, Dl n. 98/2011), che cesserà per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni). Intende, quindi, a partire dal 2025, adottare il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). Parallelamente, lo stesso desidera intraprendere una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro, soggetta al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995).

In sostanza, il contribuente chiede se sia possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2025, nonostante l’introduzione di un’attività che per legge prevede l’utilizzo di un regime Iva speciale, mai adottato in precedenza. Il dubbio nasce dalla lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, che prevede l’incompatibilità tra il forfettario e i regimi speciali Iva.

Richiamando precedenti risposte dell’Agenzia (tra cui la n. 48/2020), il richiedente deduce che:

  • l’incompatibilità con il regime forfettario si realizza solo se il regime speciale è stato concretamente utilizzato in passato
  • la sua situazione è assimilabile a quella di un soggetto neocostituito, che non ha mai applicato il regime del margine
  • ritiene pertanto legittimo mantenere il forfettario anche dopo l’introduzione della nuova attività, dichiarandola con il modello AA9/12 e confermando i requisiti nella dichiarazione dei redditi.

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle entrate conferma che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi Iva speciali è “in re ipsa”, cioè automatica quando il regime speciale è obbligatorio ex lege.

La circolare prosegue evidenziando che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’Iva nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, non vi è stata applicazione effettiva del regime Iva speciale in precedenti periodi d’imposta, pertanto il passaggio al regime forfettario è ammesso.

Il contribuente, in conclusione, potrà avvalersene dal 2025, anche includendo la vendita di elettrodomestici usati, a condizione che non abbia mai applicato il regime del margine.

La variazione dovrà essere comunicata, così come ipotizzato dal richiedente, con il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), e confermata tramite dichiarazione nel modello dichiarativo Redditi.

In estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, il richiedente potrà legittimamente accedere al regime forfettario. Un chiarimento importante per tutti coloro che intendono ampliare la propria attività senza perdere la possibilità di accedere al sistema fiscale agevolato.

Regimi speciali mai applicati: sì all’ingresso nel forfettario

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