Normativa e prassi

21 Maggio 2025

Straordinari degli infermieri, perimetro agevolativo ristretto

L’imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 139 del 20 maggio 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della sostitutiva prevista dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 354, legge n. 207/2024) sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

La richiamata normativa ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5% applicabile ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto sanità, relativo al triennio 2019-2021. Tale imposta sostitutiva si applica alle retribuzioni erogate agli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Ssn.

L’azienda ospedaliera universitaria, che ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione dell’agevolazione, ha evidenziato che nel proprio organico è presente anche personale universitario, assegnato con protocolli di intesa tra Regione e Università, che svolge attività assistenziale sanitaria, tipicamente infermieristica, e che riceve una retribuzione calcolata sulla base delle differenze tra il Ccnl Università e il Ccnl Sanità. La contribuente ritiene sia possibile applicare il beneficio fiscale anche agli straordinari di questa tipologia di personale.

L’Agenzia delle entrate, rivisitata la richiamata base normativa, chiarisce che l’imposta sostitutiva in argomento si applica esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Ccnl del comparto sanità, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Ssn, ossia al personale giuridicamente dipendente da aziende ed enti pubblici del settore sanitario.

In sostanza, sottolinea che, in base al tenore letterale della legge, l’agevolazione fiscale si limita ai compensi erogati a infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e non si estende al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge attività infermieristica o assistenziale sanitaria.

Straordinari degli infermieri, perimetro agevolativo ristretto

Ultimi articoli

Dati e statistiche 5 Maggio 2026

Bollettino delle entrate tributarie: i risultati dei primi tre mesi del 2026

Il dipartimento delle Finanze ha pubblicato i dati dei flussi degli introiti erariali accertati nel primo trimestre 2026.

Attualità 5 Maggio 2026

Nuova campagna di phishing con false e-mail di notifica

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Analisi e commenti 4 Maggio 2026

La circolare sul Terzo settore, la qualificazione fiscale degli enti

Nel documento pubblicato lo scorso 19 febbraio l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei nuovi Ets.

Attualità 30 Aprile 2026

Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello

Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.

torna all'inizio del contenuto