Normativa e prassi

29 Aprile 2025

Superbonus con Cilas incompleta: le soluzioni alla decadenza

La mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile, da riportare nel quadro F della Cilas, comporta la decadenza dal Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020 – il Rilancio), ma rimuovendo la violazione e se ne sussistono i requisiti, sono fruibili le altre detrazioni previste per i medesimi interventi, come il Sismabonus e l’Ecobonus. Se la detrazione Superbonus era stata già utilizzata tramite cessione del credito è possibile sanare il dovuto attraverso il ravvedimento operoso, considerando come momento della violazione la data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle entrate. Infine, l’eventuale cessione dell’immobile sottoposto al “mancato” Superbonus non genera un reddito tassabile secondo la recente disciplina sulle plusvalenze da cessioni di immobili interessati da tale agevolazione (articolo 67, comma 1, lett. bbis) del Tuir). Sono, in estrema sintesi, le risposte ai quesiti posti da un contribuente all’Agenzia delle entrate, tutte concentrate nella risposta n. 122 del 29 aprile 2025.

Il richiedente, proprietario di un edificio residenziale sanato prima dell’inizio dei lavori, ha eseguito interventi di efficientamento energetico nel 2021-2022, usufruendo di un credito fiscale da Superbonus ceduto a un istituto di credito. Tuttavia, ha riscontrato che la Cilas presentata è risultata incompleta, in particolare nel quadro “F” relativo alle attestazioni di costruzione/legittimazione dell’immobile. A questo punto vuole sapere se la mancata attestazione comporti la decadenza dalla maxi-agevolazione, anche se l’immobile è stato sanato tramite precedente sanatoria e, in caso affermativo, se sia possibile ricorrere al ravvedimento operoso e come calcolare sanzioni e interessi. Inoltre, chiede se in caso di cessione del bene, l’eventuale plusvalenza sia tassabile.

L’Agenzia fornisce una risposta a tutti i quesiti.

Decadenza dal Superbonus
La mancata compilazione del quadro “F” nella Cilas determina la decadenza dal beneficio fiscale del Superbonus. Al riguardo, l’Amministrazione osserva che se il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa e in presenza dei relativi requisiti, può tuttavia fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli stessi interventi. I lavori ammessi al Superbonus, infatti, possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili (articolo 14, Dl n. 63/2013), oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 dello stesso decreto-legge). Il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola di queste agevolazioni, rispettando le relative regole.

Ravvedimento operoso
Se si verifica la decadenza, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), con decorrenza dalla data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle entrate. La regolarizzazione comporta il pagamento di sanzioni e interessi calcolati sulla detrazione effettivamente fruita in eccedenza.

Plusvalenza e tassazione
La decadenza dal beneficio del Superbonus esclude il verificarsi di una plusvalenza generata dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati da tale beneficio conclusi da non più di dieci anni, che è tassabile tra i redditi diversi, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir introdotto dalla legge di bilancio 2024. Può tuttavia ricorrere la disciplina delle plusvalenze dettata alla lettera b) dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, che riguarda gli immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con l’eccezione di quelli acquisiti per successione e quelli adibiti per la maggior parte del tempo ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

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