29 Aprile 2025
Sequestro penale e confisca dei beni: gli effetti fiscali sui tributi erariali
La confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l’estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati. La questione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 120 del 29 aprile 2025, con la quale ha esaminato il trattamento fiscale dei debiti erariali proprio nel contesto della confisca e del sequestro penale.
Nello specifico, i tributi erariali maturati con riferimento ai periodi di imposta ante sequestro (e fino al periodo di imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la misura cautelare) e post sequestro si estinguono per confusione e non sono più dovuti, sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore.
Fanno parte di questa tipologia di imposte l’Irpef, l’Ires, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative. Al contrario, imposte come l’Iva, l’Irap, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano esclusi dal beneficio dell’estinzione, permanendo inoltre gli obblighi dichiarativi e di versamento, anche a seguito di confisca definitiva.
Il caso analizzato riguarda una società la cui intera proprietà è stata sequestrata nel gennaio 2008, ai sensi della Legge n. 575/1965 (Legge antimafia), e successivamente confiscata. In sintesi, la richiesta di chiarimenti all’Agenzia è stata formulata attraverso cinque differenti quesiti, che andiamo ad elencare nel dettaglio e riguardano:
- l’esatto perimetro dell’estinzione per confusione nel caso di confisca definitiva, dato che nel caso specifico è lo Stato stesso ad essere creditore/debitore, avendo acquisito l’intero compendio aziendale
- la possibilità di utilizzare il credito di imposta maturato, per la parte ad oggi non utilizzata, in compensazione per il versamento di tributi diversi da quelli non più dovuti
- il corretto trattamento contabile e la rilevanza fiscale delle rettifiche contabili derivanti dall’estinzione dei debiti erariali già rilevati in contabilità ma non pagati
- la disciplina in tema di ”scissione dei pagamenti”, sempre considerando il fatto che ora è lo Stato a possedere l’intero capitale sociale
- il trattamento fiscale relativo all’Imu tra la data del sequestro e il provvedimento di assegnazione/destinazione degli immobili
Per rispondere a questi quesiti, l’Agenzia ha innanzitutto evidenziato che al caso di specie non si applicano le disposizioni del Libro I del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), poiché inerente a procedimenti precedenti alla sua entrata in vigore.
In particolare, non si applica l’articolo 54 comma 3-bis, che detta regole precise sull’applicazione dei tributi durante il sequestro e la confisca.
Tuttavia, poiché si rileva una sovrapposizione tra la disciplina precedente e quella attuale del Codice delle leggi antimafia riguardo all’estinzione per confusione dei crediti erariali nei casi di confisca di beni, aziende o società confiscate, l’Agenzia fa riferimento a quanto già esposto nella risoluzione n. 70 del 2020 con la quale, richiamando anche la risoluzione n. 114/E del 2017, ha chiarito che in base all’articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, relativamente alle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, l’estinzione dei crediti erariali per confusione si verifica solo se la confisca è definitiva e se viene meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto, lo Stato Erario (articolo 1253 cc).
Secondo il documento di prassi, tale confusione si applica ai soli ”crediti erariali” (ad esempio, quelli per Ires o Irpef), risultandone escluso qualsiasi altro. Sulla stessa linea anche la Cassazione, che con l’ordinanza n. 754 del 2019 ha confermato che l’istituto della confusione si applica ai soli crediti aventi natura erariale, rimanendo esclusi i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali ed i diritti camerali.
Alla luce dei quesiti specifici rivolti dalla società richiedente, in conclusione, riepiloghiamo quali sono punto per punto i chiarimenti offerti nella risoluzione odierna, a esclusione dell’ultimo quesito, per il qual l’Agenzia ha sottolineato come l’Imu non sia un tributo erariale ma un’imposta locale, pertanto la gestione dell’imposta non è di sua competenza.
Estinzione dei debiti erariali in caso di confisca definitiva
In seguito a confisca definitiva, lo Stato assume contemporaneamente la posizione di debitore e creditore, facendo venire meno la pluralità dei soggetti nel rapporto obbligatorio. Di conseguenza, i debiti erariali (Ires, imposta di registro, ipotecaria, catastale e tassa sulle concessioni governative) maturati prima del sequestro (e fino al periodo di imposta antecedente a quello in cui è avvenuta la misura cautelare), se non onorati, si estinguono per confusione, ma solo se inerenti o comunque derivanti dai beni acquisiti al patrimonio dello Stato e nei limiti del loro valore. I restanti debiti restano a carico del soggetto che ha subito il sequestro.
Stessa cosa per quelli maturati dopo il sequestro, o a decorrere dal periodo in cui è intervenuta la misura cautelare fino al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è divenuta definitiva la confisca.
L’amministratore giudiziario resta responsabile per l’adempimento degli obblighi fiscali (articolo 187 del Tuir e articolo 5-ter del Dpr 322/1998).
Per i periodi d’imposta da quello nel quale è avvenuta la confisca definitiva, i tributi erariali non sono più dovuti e non sussistono obblighi dichiarativi. Restano esclusi dall’estinzione per confusione l’Iva, l’Irap, le ritenute alla fonte e i diritti camerali, che devono comunque essere versati e dichiarati.
Credito d’imposta non ancora utilizzato
Per effetto della confisca definitiva e della riunione dei ruoli di debitore e creditore nello Stato, si estingue per confusione anche il credito d’imposta maturato in base all’articolo 1, comma 1056, della legge n. 178/2020, per la parte ad oggi non utilizzata.
Rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da estinzione
Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla cancellazione contabile di debiti erariali estinti per confusione, già rilevati in contabilità ma non pagati e non più dovuti, non rilevano ai fini Irap, in quanto non rappresentano componenti del valore della produzione imponibile in base all’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997 né sono correlate a componenti rilevanti ai fini Irap.
Applicabilità del meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment)
A seguito della confisca definitiva, la società, il cui capitale sociale e complesso aziendale appartiene interamente allo Stato, rientra tra i soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) previsto dall’articolo 17-ter del Decreto Iva, in quanto riconducibile alle società controllate da pubbliche amministrazioni.
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