8 Aprile 2025
L’affitto è con cedolare secca, il contributo per la riduzione pure
Il contributo erogato dall’ente locale, per compensare la riduzione del canone di locazione assoggettato al regime della cedolare secca, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, può essere tassato anch’esso in base a tale regime, a condizione che il contratto rispetti i requisiti previsti.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta 91 dell’8 aprile 2025, fornita a un contribuente che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” per un immobile detenuto in comproprietà con i figli e intende richiedere il contributo del Comune di competenza destinato a sostenere i locatori che riducono il canone di locazione di almeno il 20% rispetto all’importo pattuito, Questo contributo è stato previsto in seguito a un deliberazione della Regione di riferimento.
Il richiedente, che ha assoggettato il canone di locazione al regime della cedolare secca, domanda se questo regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune in relazione alla riduzione del canone.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione. Pertanto, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, ovvero con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.
L’affermazione trova supporto nell’’articolo 6, comma 2, del Tuir, il quale prevede che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
Sul tema, l’Amministrazione ha precisato, in diversi suoi documenti di prassi, che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. Sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri di colui che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero allo scopo di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente – cfr risoluzioni nn. 155/2002, 356/2007, 106/2009 e 16/2018).
Nel caso concreto, considerato che il contributo viene erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione e integrazione del minor canone percepito, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria. Pertanto, il contributo deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del Tuir, da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. In alternativa, il contribuente potrà accedere al regime della cedolare secca, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
In particolare, per applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10%, il richiedente deve seguire alcune indicazioni per la compilazione del modello 730. Innanzitutto, il contributo erogato deve essere indicato nella sezione I del quadro B, barrando la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e inserendo, nella colonna 2 “utilizzo”, il codice 8.
Inoltre, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, valorizzando il campo 6 “Canone di locazione” con l’importo calcolato, che include il contributo ricevuto.

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