7 Aprile 2025
Plusvalenze esenti: indeducibili i costi per realizzarle
I premi – consistenti nell’assegnazione di bonus straordinari ai manager, legati a eventi, come la dismissione di partecipazioni pex o la quotazione di società partecipate – contabilizzati come riduzione della plusvalenza non possono essere considerati deducibili in modo indistinto, poiché esiste un legame diretto con la realizzazione della plusvalenza esente.
In altre parole, con la risposta n. 90 del 7 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i costi direttamente connessi alla cessione di partecipazioni che beneficiano del regime pex sono indeducibili, ricordando di avere ribadito questo principio in alcune sue circolari e sottolineando che tali costi concorrono al calcolo in aumento del reddito.
La risposta in argomento trae spunto dalla richiesta di una società che, a partire dall’esercizio 2023, ha introdotto un piano di incentivazione per il management, finalizzato a premiare il contributo alla creazione di valore attraverso la gestione degli investimenti. Il piano, come anticipato, prevede l’assegnazione di bonus straordinari legati a eventi di liquidità, come la dismissione di partecipazioni o la quotazione di società partecipate. Tali premi sono condizionati al perdurare del rapporto di lavoro e sono soggetti a tassazione. La società chiede chiarimenti sul trattamento fiscale di questi bonus corrisposti ai beneficiari in base al Piano di incentivazione, e in particolare se siano interamente deducibili ai fini Ires, anche in caso di cessione di partecipazioni che generano plusvalenze esenti.
A tal proposito sostiene che i premi rappresentano spese per il personale e, quindi, sono componenti negativi di reddito interamente deducibili. Ipotesi supportata dal fatto che i costi sostenuti per il Piano di incentivazione sono direttamente legati al rapporto di lavoro e non sono considerati oneri accessori alla cessione delle partecipazioni.
L’Agenzia non concorda e giunge all’anticipata conclusione, prima, affermando che la disciplina sulla participation exemption, secondo l’articolo 87 del Tuir, stabilisce che i costi legati alla cessione di partecipazioni esenti non possono essere dedotti. Questo principio è chiarito nella circolare n. 36/E del 2004, la quale spiega che i costi specifici, come spese notarili o provvigioni, devono essere considerati per la tassazione. Dopo le modifiche introdotte nel 2005, introdotte dall’articolo 5 del Dl n. 203, con la circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, l’Amministrazione ha ulteriormente precisato che i costi direttamente legati alla cessione che genera una plusvalenza esente possono essere dedotti in proporzione alla tassazione subita dalla plusvalenza stessa. Tuttavia, altri costi non direttamente legati alla plusvalenza rimangono indeducibili e devono essere ripresi a tassazione.
Infine, per quanto riguarda i premi corrisposti ai beneficiari di un piano di incentivazione, se questi oneri non sono stati contabilizzati separatamente ma riducono il valore della plusvalenza, si deve riconoscere un legame specifico con la realizzazione della plusvalenza esente.
Pertanto, sulla base dei principi espressi nella circolare n. 36/E del 2004 e ribaditi nella circolare n. 10/E del 2006, l’Agenzia delle entrate ribadisce che i costi direttamente connessi alla cessione di partecipazioni che beneficiano del regime di participation exemption sono indeducibili.
Nel caso specifico, i premi contabilizzati come riduzione della plusvalenza non possono essere considerati deducibili in modo indistinto, poiché esiste un legame diretto con la realizzazione della plusvalenza esente. Pertanto, i premi devono essere dedotti solo nella misura in cui la plusvalenza è tassata.
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