26 Marzo 2025
Rimborso Iva e beni ammortizzabili, i chiarimenti dell’Agenzia
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Agenzia delle entrate sul tema della rimborsabilità dell’eccedenza Iva detraibile per le opere realizzate su beni di terzi, come lavori di ristrutturazione o manutenzione, la risoluzione n.20 del 26 marzo 2025 ha fornito le indicazioni necessarie per adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Corte di Cassazione, che ha di fatto ribadito sul piano sostanziale l’equivalenza tra “detrazione” e “rimborso” dell’Iva, chiarendo inoltre che la categoria di “beni ammortizzabili” utilizzata dal legislatore (articolo 30, comma 2, del decreto Iva), va considerata in virtù di un titolo giuridico che garantisca il possesso o la detenzione di tali beni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
In altri termini, con il documento odierno, l’Agenzia specifica che l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità, purché sia appunto in possesso di un titolo giuridico che ne testimoni la detenzione per un intervallo di tempo apprezzabile.
Ne consegue, pertanto, che è possibile richiedere il rimborso non solo per il bene che deriva dall’acquisizione di un diritto reale di proprietà, ma anche ad esempio da un contratto di locazione/comodato, ferma restando la “strumentalità” del bene all’esercizio dell’impresa (presupposto generale della detraibilità dell’Iva, articolo 19, comma 1 del decreto Iva) per un periodo di tempo medio-lungo, quale “investimento” che richiede un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.
Focalizzando l’attenzione sulla definizione di “beni ammortizzabili”, l’Agenzia ricorda per prima cosa che la normativa di riferimento (articolo 30, comma 2, decreto Iva) stabilisce che i contribuenti possano chiedere il rimborso dell’Iva detraibile, se l’importo è superiore a 2.582,28 euro, limitatamente all’imposta relativa appunto all’acquisto di beni ammortizzabili. Precedentemente, era stato tuttavia escluso il rimborso dell’Iva per le opere eseguite su beni di terzi, come nel caso di immobili in comodato o in locazione, sostenendo che queste spese non potessero essere considerate beni ammortizzabili. Le spese per miglioramenti su beni di terzi venivano trattate come oneri pluriennali, ma non come beni ammortizzabili nel bilancio fiscale.
Alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza, come la citata sentenza n. 13162/2024 della Corte di Cassazione con la quale sono stati superati gli orientamenti divergenti che in passato sussistevano sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie indicazioni, ribadendo che l’applicazione delle disposizioni legislative di cui beneficiano i beni ammortizzabili deve necessariamente essere estesa ai beni che risultano comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, a condizione che siano destinati a essere utilizzati in modo durevole per l’esercizio dell’impresa stessa.
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