Normativa e prassi

17 Marzo 2025

Isa 2025: approvati 172 modelli con le specifiche per l’invio

Approvati, con provvedimento del 17 marzo 2025, e quindi online da oggi sul sito dell’Agenzia, 172 modelli, insieme alle relative istruzioni, per comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da utilizzare per il periodo di imposta 2024. Lo stesso provvedimento prevede un sistema di importazione degli stessi dati dal modello Redditi per semplificare l’adempimento dichiarativo. Convalidate, poi, con un secondo provvedimento, anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli.

Sono tenuti all’invio i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni Parte generale e che non presentano una specifica causa di esclusione, di cui viene fornito un elenco delle stesse istruzioni (ad esempio, chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno oppure chi dichiara ricavi o compensi superiori al limite stabilito per il relativo Isa).
Inoltre, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa, sono tenuti all’adempimento coloro che:

  • esercitano due o più attività di impresa non rientranti nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, quando i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nell’indice relativo all’attività prevalente superano del 30% del totale dei ricavi dichiarati
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva (Titolo V-bis, Dpr n. 633/1072).

Al solo fine di acquisire le informazioni utili all’elaborazione dei relativi Isa, il provvedimento, inoltre, prevede la compilazione del modello per le società tra professionisti e avvocati, le cui attività sono classificate sotto determinati codici (tra cui ingegneria, commercialisti, consulenti del lavoro, e altri servizi professionali).

Come anticipato, con l’intento di semplificare la compilazione dei modelli, i contribuenti che utilizzano l’applicativo “RedditiOnLine” possono direttamente importare i dati riportati nei modelli nel software per l’applicazione degli Isa, avvalendosi di un apposito sistema informatico di precompilazione. Questo dove c’è corrispondenza tra i dati contabili presenti nel modello Redditi 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli Isa 2025.

I modelli, infatti, devono essere inviati direttamente o avvalendosi di incaricati autorizzati alla trasmissione, insieme alla dichiarazione dei redditi, in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche, anch’esse approvate oggi con un altro provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Approvati i modelli, definite le specifiche
Con provvedimento siglato nella stessa data, come premesso, è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici. E, siccome i modelli Isa costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
In particolare, l’allegato 1 si riferisce alle specifiche tecniche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati, rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da dichiarare con i modelli Redditi 2025.
L’allegato 2 riguarda la procedura di controllo della coerenza tra i dati dei modelli Redditi 2025 e quelli indicati nei modelli Isa.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito.

Isa 2025: approvati 172 modelli con le specifiche per l’invio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto