17 Marzo 2025
Riversamenti bonus ricerca e sviluppo, termini riaperti fino al 3 giugno 2025
Riaperti i termini per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. I contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione, accedendo all’apposito applicativo, fino al prossimo 3 giugno. La misura è contenuta nell’articolo 19, commi 5-9, del Dl n. 25/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025.
Si ricorda che i contribuenti potevano presentare la domanda entro il 31 ottobre 2024 ed erano tenuti a effettuare il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024.
Ora le imprese che aderiscono alla procedura dovranno effettuare il versamento in un’unica soluzione o in tre rate di pari importo, tenendo conto della nuova scadenza fissata al 3 giugno.
In caso di pagamento dilazionato, la prima rata dovrà essere saldata entro il 3 giugno 2025, la seconda entro il 16 dicembre 2025 e la terza entro il 16 dicembre 2026. Sulle ultime due rate sono dovuti anche gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza (4 giugno 2025).
Se al momento di presentazione dell’istanza l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025.
Lo stesso comma 5 dell’articolo 19 del Dl n. 25/2025, rivede alcune disposizioni contenute nell’articolo 5 del Dl n. 146/2021 in tema di indebite fruizioni del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Nel dettaglio, al comma 12 viene precisato che nei casi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione da parte del contribuente è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da realizzarsi entro il termine del 3 giugno 2025.
Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi, per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine per ricorrere (articolo 21 del Dlgs n. 546/1992), la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.
Inoltre, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero è prorogato di due anni con riferimento ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo, utilizzati nel 2016 e 2017.
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