19 Febbraio 2025
Distacchi di personale con Iva se c’è il nesso con il loro costo
Sono imponibili ai fini Iva i rimborsi erogati da un ente a una società per il distacco di dipendenti di quest’ultima presso l’ente stesso. La rilevanza fiscale, alla luce della nuova disciplina che recepisce l’orientamento della Corte di giustizia europea, è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al “prestito” del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se quest’ultimo equivale ai costi sostenuti per i dipendenti
Con la risposta n. 38 del 18 febbraio 2025 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale alla luce della disposizione che, in linea con la Corte Ue, ha riordinato la materia abrogando l’articolo 8, comma 35, del legge n. 67/1988, per fare posto all’articolo16–ter del Dl n. 131/2024.
La contribuente interessata è una società in house che presta, a favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici. Un ente, che si occupa di gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l’intero territorio, ha necessità di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnico-amministrativo tramite l’inserimento di nuove risorse professionali e, a tal fine, ha richiesto alla società il distacco di alcuni dei suoi dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali. La società ha acconsentito.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’accordo tre le due parti prevede il versamento del solo rimborso del costo complessivo sostenuto dal distaccante per ogni singolo lavoratore, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente.
Tanto premesso, la società chiede quale sia il corretto trattamento Iva da applicare al rimborso corrisposto dall’azienda sanitaria alla contribuente. In particolare, vuole sapere se la somma ricevuta debba essere considerata fuori campo Iva oppure imponibile ad aliquota ordinaria.
La società fa presente che entrambe le parti sono titolari di partita Iva. L’azienda sanitaria rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti all’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
La richiedente ritiene che il distacco concordato non possa essere considerato un negozio a titolo oneroso perché non prevede alcun corrispettivo per il “prestito” di personale al di fuori dei costi sostenuti dal distaccante per il proprio dipendente e reputa, quindi, applicabile l’agevolazione Iva prevista dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.
Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate sono di segno opposto. La via maestra da seguire è segnata in prima battuta dalla Corte Ue e poi dalla conseguente evoluzione normativa interna, in vigore dal 2025.
L’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 richiamato dalla società stabilisce che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Tuttavia, la Corte di giustizia europea interpellata dalla Corte di cassazione, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha sostenuto l’incompatibilità di questa disposizione con la direttiva Iva, che contiene l’elenco delle operazioni imponibili. In sostanza, secondo i giudici europei l’irrilevanza Iva non può essere esclusa a priori.
L’operazione diventa tassabile, infatti, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia quando il pagamento dell’importo pattuito costituisce una condizione per il distacco. In tal caso, afferma la Cgue, è riscontrabile un nesso diretto tra le due prestazioni che diventano, quindi, imponibili. È del tutto irrilevante, ai fini della tassazione, che l’importo in questione corrisponda ai costi sostenuti dal distaccante per il dipendente, circostanza che non compromette il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.
L’orientamento della Cgue è stato recepito dall’ordinamento italiano con l’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, che ha abrogato l’artico 8 più volte richiamato.
Secondo la nuova disposizione, sono soggette a Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese, anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo del lavoratore, previste da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
La norma precisa che sono esclusi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data in conformità alla sentenza della Corte Ue dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Per quanto riguarda il caso dell’interpello, secondo l’Agenzia, alla luce della nuova disciplina, l’accordo tra le parti, peraltro non appartenenti allo stesso gruppo, prevede erogazioni di servizi imponibili ai fini Iva a prescindere dall’assenza di un mark up a favore della contribuente che ha presentato l’interpello. L’Amministrazione ritiene che nell’ipotesi descritta sia infatti riscontrabile il nesso diretto, delineato dalla Corte Ue, tra la prestazione della richiedente, che prevede il distacco del proprio personale presso un altro ente, e la controprestazione di quest’ultimo, in quanto gli importi versati alla società e il prestito di personale si condizionano reciprocamente.
In definitiva i rimborsi erogati dall’ente alla società, per gli accordi di distacco stipulati dal 1°gennaio 2025, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno essere assoggettati a Iva.
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