19 Febbraio 2025
Gruppi bancari cooperativi, linee guida sulla Global minimum tax
A poco più di un anno dall’entrata in vigore della Global minimum tax in Italia, introdotta dal Dlgs n. 209/2023 (vedi la serie “Decreto Fiscalità internazionale – 1. Le novità per chi punta sull’Italia” il direttore generale delle Finanze ha emanato la direttiva del 17 febbraio 2025, online sul sito del Dipartimento finanze, le linee guida che chiariscono come i gruppi bancari cooperativi (Bcc) si inquadrino in questo nuovo contesto normativo. Di fondamentale importanza il ruolo del bilancio consolidato redatto a seguito di un accordo di coesione tra le Bcc e la loro capogruppo. Le linee guida spiegano, tra l’altro, come comprendere se lo stesso bilancio debba essere considerato unitario o se ogni entità debba essere valutata separatamente.
Presupposti dell’imposizione integrativa
Secondo l’articolo 10 del decreto legislativo n. 209/2023, l’imposizione integrativa si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. È essenziale quindi che il gruppo sia definito in base a un bilancio consolidato, il quale richiede che la capogruppo detenga una partecipazione di controllo nelle entità consolidate.
Ebbene, i gruppi bancari cooperativi, disciplinati dal Testo unico bancario, sono caratterizzati da un bilancio consolidato che include le Bcc e la società capogruppo. Tuttavia, la capogruppo non detiene una partecipazione di controllo nelle singole Bcc, ma queste ultime partecipano a un “contratto di coesione”. Questo porta a considerare le Bcc come entità separate, escludendo la possibilità di applicare la Global minimum tax a livello di gruppo, in quanto:
- l’insieme delle banche di credito cooperativo e della società capogruppo, che sono parti dell’accordo di coesione, non può essere considerato un’unica entità e ciascuna banca (compresa la capogruppo) deve essere considerata un’entità separata rispetto alle altre banche e alla società capogruppo e viceversa
- il suddetto accordo di coesione non configura un “Controlling interest” in quanto, pur comportando il consolidamento linea per linea delle Bcc (e delle relative controllate) non integra il requisito dell’equity interest, ossia della partecipazione al capitale o al patrimonio
- questo tipo di accordo soddisfa, generalmente, solo alcuni dei requisiti previsti per rientrare nella nozione di accordo a struttura vincolata o di accordo tra gruppi quotati con la conseguenza che il gruppo Bcc, salvo ipotesi specifiche, non può considerarsi un “Gruppo a controllante multipla” ai fini dell’applicazione dell’imposizione integrativa.
Nozione di gruppo a controllante multipla
Il Dipartimento Finanze, nel documento, prende in considerazione anche la possibilità che il gruppo Bcc rientri nella nozione di “Gruppo a controllante multipla” prevista nelle Regole GloBE e nel decreto legislativo n. 209/2023. La definizione di “Gruppo a controllante multipla” implica che ci siano più controllanti capogruppo che operano in modo combinato. Sebbene i gruppi Bcc possano soddisfare alcuni requisiti, non soddisfano quelli relativi alla distribuzione dei dividendi e alla partecipazione di controllo, escludendoli dalla qualificazione come gruppo a controllante multipla. Se però tutti i requisiti richiesti per un accordo tra gruppi quotati, previsti dal Commentario Ocse e specificamente ripercorsi nelle linee guida, trovassero riscontro nell’accordo di coesione stipulato da un Gruppo Bcc, allora quest’ultimo sarebbe da considerare quale “Gruppo a controllante multipla” e, conseguentemente, risulterebbe soggetto alla relativa disciplina dettata dalle Regole GloBE e dal decreto di legislazione interna ai fini dell’applicazione della Global minimum tax.
In sintesi, i gruppi bancari cooperativi non rientrano nel perimetro applicativo della Global minimum tax. Ogni Bcc e la capogruppo devono essere considerate entità separate. Pertanto, ogni singola banca di credito cooperativo (in quanto socia della società capogruppo rispetto alla quale non detiene una partecipazione di controllo), al ricorrere di ulteriori necessari presupposti, potrebbe assumere esclusivamente il ruolo di controllante capogruppo di un proprio e distinto gruppo in cui non sono ricomprese né la società capogruppo né le relative controllate, mentre la capogruppo e le sue controllate possono essere soggette a tale imposizione se i loro ricavi superano la soglia prevista.
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