Normativa e prassi

13 Febbraio 2025

Imposta di successione, cambia il modello dichiarativo

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento del 13 febbraio 2025, con il quale viene data attuazione alle norme del Dlgs n. 139/2024 in materia di imposta di successione. Il decreto legislativo – che rientra nel disegno della legge delega per la riforma fiscale riguardante i tributi indiretti diversi dall’Iva – ha introdotto diverse novità relative all’imposta di registro, quella sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali.

Uno sguardo alle novità
Nello specifico, il modello di dichiarazione di successione e le relative istruzioni per la compilazione sono stati modificati per permettere ai contribuenti interessati di procedere direttamente all’autoliquidazione dell’imposta, non più effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF della dichiarazione di successione dedicato alla liquidazione del tributo, nella quale è possibile gestirne le modalità di pagamento.

Riorganizzato anche il quadro EI, in cui sono contenute le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

Le citate modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, più le istruzioni attinenti, sono descritte nell’allegato 1 al provvedimento, mentre quelle relative alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, pubblicate sul sito dell’Agenzia, sono delineate nell’allegato 2.

Inoltre, in materia di tassazione dei trust istituiti per testamento, proseguendo, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento in autoliquidazione dell’imposta di successione in coincidenza della presentazione della dichiarazione, invece che nel momento in cui si verifica effettivamente il trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari finali.

Ancora, vengono attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.

Autoliquidazione e pagamento dell’imposta di successione
In seguito all’entrata in vigore del Dlgs n. 139/2024, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025. Come detto, l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione mentre resta in capo all’ufficio il controllo su quanto calcolato e versato dal contribuente.

Inoltre, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, è nuovamente prevista l’autoliquidazione. Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, in alternativa, può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali, a seconda dell’importo dovuto.

Per quanto riguarda il pagamento tardivo dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati, sono state invece recepite le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 87/2024, il decreto attuativo dedicato alla razionalizzazione e al miglioramento della proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario.

Imposta di successione, cambia il modello dichiarativo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto