Analisi e commenti

6 Febbraio 2025

Legge di bilancio 2025 – 12: novità sul credito Transizione 4.0

La legge di bilancio 2025, ai commi 445-448 dell’articolo 1, apporta delle modifiche alle disposizioni riguardanti il credito d’imposta “Transizione 4.0”, disciplinato dai commi 1051 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), riconosciuto, a determinate condizioni, ad imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stesse secondo il modello “Industria 4.0”, intervenendo sia sul termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione sia su alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, nonché sul periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l’effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Prima di approfondire le novità su tale disciplina, ricordiamo che il precedente focus dedicato alla legge di bilancio 2025 ha illustrato le nuove disposizioni sul complementare Piano Transizione 5.0 (vedi articolo Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0).

Investimenti dal 1° gennaio 2025 con limite di spesa
In particolare, la legge di bilancio 2025 dapprima limita al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento dell’effettuazione dell’ordine o dalla misura di pagamento di acconti,  la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis, previsto per imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016.
La previsione originaria consentiva tale fruizione per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 445).
Questa forbice temporale, sempre per le imprese che rispettino il modello “Industria 4.0”, viene ripristinata dal comma 446 che stabilisce che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma con un limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Tale limite non opera se entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 446).
Per fruire dell’agevolazione le imprese devono trasmettere telematicamente al ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato utilizzato un modello predisposto dal medesimo Ministero (ai sensi del decreto direttoriale 24 aprile 2024) e con le modalità e nei termini stabiliti da apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero (comma 447).

Monitoraggio da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy
Per la fruizione dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021) è predisposta una procedura di monitoraggio che prevede la trasmissione, da parte del Ministero stesso all’Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite concordate, dell’elenco delle imprese beneficiarie e dell’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, comunicando la sospensione dell’invio delle richieste di agevolazione.

Credito d’imposta 4.0 al capolinea per investimenti in alcuni beni immateriali
Con l’abrogazione del comma 1058-ter della stessa legge di bilancio 2021 viene meno la concessione del credito d’imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti nei beni immateriali “Industria 4.0” individuati dall’allegato B annesso alla predetta legge n. 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine fosse risultato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Tale credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (comma 445).

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 28 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 29 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 30 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata lunedì 3 febbraio
L’undicesima puntata è stata pubblicata martedì 5 febbraio

Legge di bilancio 2025 – 12: novità sul credito Transizione 4.0

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