Normativa e prassi

12 Dicembre 2024

Zone logistiche semplificate, richieste credito d’imposta al via

Da oggi, 12 dicembre 2024, e fino al 30 gennaio 2025 le imprese interessate possono inviare le comunicazioni per accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, introdotto dal Dl n. 60/2024. Il beneficio è rivolto alle imprese che nel periodo dall’8 maggio al 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle Zone logistiche semplificate, istituite dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 61-65 della legge n. 205/2017).
L’Agenzia, con un  provvedimento di oggi, 12 dicembre 2024, ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione e le relative istruzioni, ne ha definito il contenuto e ne ha stabilito le modalità di trasmissione, in linea con le indicazioni fornite dal decreto del 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze (vedi: Credito d’imposta per le Zls: domande dal 12 dicembre 2024).

Nel dettaglio, gli investimenti possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Invii delle comunicazioni da oggi fino al 30 gennaio 2025
È possibile inviare la comunicazione, esclusivamente con modalità telematiche, da oggi 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal beneficiario oppure da un soggetto incaricato, utilizzando il software denominato “ZLS2024”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per poter usufruire del credito d’imposta, infatti, le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

A questo proposito, l’Amministrazione ricorda che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non obbligate per legge, la certificazione è rilasciata da un revisore iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali).
Proprio in quest’ottica, inoltre, nella Comunicazione viene richiesto di indicare i dati delle fatture elettroniche ricevute e gli estremi della certificazione.

La Comunicazione: invio e ricevute
Come già anticipato, le imprese beneficiarie devono trasmettere la comunicazione per l’utilizzo del tax credit esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di un soggetto incaricato.
Successivamente alla presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia entro cinque giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure, nel caso opposto, l’indicazione delle motivazioni per le quali è stata rifiutata.

La ricevuta sarà disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa entro il 30 gennaio 2025 (valida anche quella trasmessa nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché inviata nuovamente entro i cinque giorni solari successivi a tale termine).

Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità, è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa
  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.

La comunicazione viene invece scartata nei seguenti casi:

  • il richiedente non è titolare di una partita Iva attiva alla data di invio della comunicazione
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate
  • il codice attività (Ateco 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto Iva.

Come utilizzare il credito d’imposta Zls
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di spettanza del contributo e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Per quanto riguarda la quota di credito relativa gli investimenti non documentabili con fatture elettroniche o acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria, l’utilizzazione è prevista a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta, in seguito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro operativo Servizi fiscali di Cagliari.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 viene rifiutato. La ricevuta di scarto viene messa a disposizione del contribuente interessato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

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