9 Dicembre 2024
Superbonus per i lavori del 2022, detrazione in 10 anni anche “parziale”
In materia di Superbonus, l’opzione relativa alla detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, che il contribuente può scegliere di distribuire in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023, è esercitabile anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, ricordando che tale opzione, irrevocabile, va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione riguardante il periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima di quattro quote di detrazione di pari importo (come previsto dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020), non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Infatti, come ricorda l’Amministrazione, l’articolo 2 del Dl n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119 il comma 8quinquies, secondo il quale la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
La risposta fa seguito alla richiesta di una contribuente che, in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022 (congiuntamente al coniuge), spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (”trainanti” e ”trainati”) di risparmio energetico ammesse al Superbonus, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno. A tal proposito, ha chiesto all’Agenzia se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dal già citato comma 8quinquies aggiunto all’articolo 119, mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l’intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa usufruire della detrazione in quattro anni, in base al comma 1 del medesimo articolo 119.
Nel rispondere al quesito della contribuente, l’Agenzia richiama in via preliminare la normativa di riferimento, ricordando che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. In particolare, ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In merito all’applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l’Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell’8 agosto 2020.
Come abbiamo evidenziato in apertura, l’articolo 2 del Dl n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2023, ha aggiunto all’articolo 119, il comma 8quinquies secondo cui, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. Tale ripartizione, come chiarito con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale” (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione).
Pertanto, in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative, l’Agenzia spiega che è possibile optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.
Nel caso in esame, quindi, la contribuente potrà da un lato presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo; dall’altro potrà optare (nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023), per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022, come previsto dal comma 8quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.