2 Dicembre 2024
“Prima casa” e residenza estera, agevolazione sì, ma nei tempi giusti
Possono beneficiare degli sconti “prima casa” i cittadini trasferiti all’estero per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile situato in Italia. L’agevolazione è revocata se alla firma del contratto l’acquirente si trova e lavora in Italia e non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi diciotto mesi. Né è possibile rettificare la dichiarazione con la quale la contribuente si impegnava a “traslocare” nei tempi previsti dalla norma, tuttavia, è possibile, tramite istanza, chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
Il chiarimento risolto con la risposta n. 328 /E di oggi, 2 dicembre 2024, è rivolta a una cittadina residente all’estero, iscritta all’Aire, in precedenza residente in Italia, dove ha svolto attività lavorativa, poi trasferita all’estero per motivi lavoro di e successivamente rientrata in Italia dove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.
Nel 2023 ha acquistato un’abitazione nel nostro Paese beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e, a tal fine, ha dichiarato nell’atto di compravendita che “l’immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto”.
La contribuente aggiunge che vorrebbe, tuttavia, conservare la residenza all’estero e mantenere l’iscrizione all’Aire e chiede se, per non perdere le agevolazioni “prima casa”, è possibile rettificare, tramite un atto integrativo la dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto.
Più nel dettaglio, l’istante intende dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che al momento della stipula della compravendita era cittadina italiana trasferita all’estero, di essere iscritta all’Aire, di essere andata all’estero dove ha svolto la propria attività lavorativa, che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia, che l’immobile acquistato è situato nel Comune dove risiedeva prima del trasferimento all’estero.
Per l’Agenzia delle entrate, questa soluzione non permette di superare il mancato rispetto del requisito del trasferimento della residenza nei diciotto mesi successivi alla firma del contratto, come invece auspicato dalla contribuente.
La risposta ricorda innanzitutto i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro (Dpr n. 131/1986) che disciplina il trattamento fiscale agevolato richiamato nell’interpello.
In particolare, per quanto concernente l’applicazione dell’agevolazione in caso di acquisto della “prima casa” in Italia da parte di un soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, l’Agenzia richiama la circolare n. 3/2024 (vedi “Iva, Ivafe e imposta di registro, l’Agenzia fa il punto sulle novità”).
Il documento di prassi chiarisce che, alla luce dell’evoluzione normativa, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che al momento dell’acquisto siano già trasferite all’estero per motivi di lavoro. Va da sé, quindi, che il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di avvalersi del trattamento fiscale di favore.
Il requisito richiamato non è riscontrabile nella vicenda oggetto dell’interpello. L’istante, infatti, al momento dell’acquisto si trovava in Italia dove svolgeva la propria attività lavorativa. Di conseguenza, non è possibile rettificare la dichiarazione resa al momento della stipula del contratto relativa al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, quindi, il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della “prima casa”.
Per completezza, l’Agenzia ricorda che con la risoluzione n. 105/2011 l’Amministrazione ha chiarito che “laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile”, presentando istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
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