7 Novembre 2024
Nuova autotutela tributaria, i chiarimenti dell’Agenzia
Con la circolare n. 21 firmata oggi, 7 novembre 2024, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, le Entrate forniscono le istruzioni agli Uffici in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal decreto legislativo n. 219/2023, emanato in attuazione della legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale.
Il documento di prassi è strutturato in quattro parti:
- la prima, introduttiva, dopo una breve disamina sull’evoluzione dell’istituto, approfondisce la nuova disciplina che il legislatore ha predisposto, distinguendo tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa
- una seconda nella quale sono illustrate le modalità di presentazione della richiesta di autotutela e il contenuto della stessa
- una terza parte approfondisce lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di autotutela
- l’ultima parte è dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio del potere di autotutela.
Autotutela obbligatoria
L’articolo 10-quater nel disciplinare l’autotutela obbligatoria, fornisce al comma 1 un’elencazione (che si ritiene tassativa) dei «casi di manifesta illegittimità», al ricorrere dei quali l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione.
Nella circolare si precisa che l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela quando ricorrano i vizi tassativamente elencati nella stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
Autotutela facoltativa
All’articolo 10-quiquies si chiarisce, invece, che, in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria possa comunque annullare l’atto, rientrando tale potere nel proprio ambito di discrezionalità.
A tal proposito, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte alle istanze che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio.
Modalità di presentazione dell’istanza e svolgimento dell’istruttoria
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
In ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, nella circolare viene chiarito che nel caso in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta ad un Ufficio non competente, questo deve tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone il contribuente.
In ordine allo svolgimento dell’istruttoria, la circolare conferma il potere dell’Ufficio di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto oggetto della richiesta di autotutela qualora esso appaia illegittimo o infondato, al fine di evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente derivanti dall’esecutività dell’atto.
Responsabilità amministrativo-contabile
Infine, in materia di responsabilità amministrativo-contabile in caso di esercizio del potere di autotutela, il legislatore, sia in caso di autotutela obbligatoria che in quello di autotutela facoltativa, ha previsto che la responsabilità del funzionario sia limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.

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