8 Novembre 2024
Start-up e Pmi innovative, fiscalità messa a punto
È approdata ieri in Gazzetta ufficiale la legge n. 162 del 28 ottobre 2024, che apporta delle novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (Pmi). In particolare, la nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:
- favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2)
- chiarire e specificare l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4)
- esentare da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4)
- rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4)
- consentire l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – Sis (articolo 5).
Il quadro in cui si inseriscono le novità
La legge 162 inserisce alcune novità riguardanti agevolazioni fiscali preesistenti. Precedentemente la normativa:
- ha esentato da imposizione, temporaneamente, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative e le plusvalenze reinvestite in start up e Pmi innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo (principalmente l’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, decreto Sostegni-bis)
- ha previsto, in caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative effettuati da persone fisiche e giuridiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, ha riservato una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (in particolare, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, modificato dall’articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio 2017)
- ha previsto, in alternativa al punto precedente, una detrazione dall’imposta lorda Irpef del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative (articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012)
- ha riconosciuto alle Pmi innovative un’analoga agevolazione, consistente in una detrazione Irpef di pari ammontare (50%) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative (articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge, n. 3/2015, anch’esso modificato dall’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020), limitando a 300mila euro di investimento l’importo massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta per le Pmi innovative.
Le novità della nuova legge
La legge 162, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre, ha inserito in questo quadro diverse novità.
Superato il limite di detraibilità per gli incapienti
Con l’entrata in vigore della nuova legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.
Inoltre, tale ammontare, potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, oppure essere fruito in compensazione con debiti d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell’eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 2, commi 1 e 2).
Investimenti effettuati in regime de minimis
Con le modifiche apportate, l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue (detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o Pmi innovative, disciplinati dall’articolo 29-bis) restando, pertanto, agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, rimuovendo il riferimento all’articolo 29-bis del DL 179/2012 e limitando il riferimento all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 (Articolo 4, comma 1, lettere a) e b), punto 2).
Requisiti esistenti al momento dell’investimento
Al momento dell’investimento iniziale, al fine dell’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione (comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021) le Pmi innovative partecipate devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni (previste dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014, in materia di aiuti di Stato):
- non avere operato in alcun mercato
- operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale
- necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni (Articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1).
Esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)
Le nuove disposizioni tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, riguardante l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale.
Nello specifico, si prevede l’esenzione per i proventi di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente nel capitale sociale di dette start-up e Pmi innovative. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni. Sono ricompresi nella definizione di Oicr tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58/1998, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf), nonché i fondi di fondi.
Godono dell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di Oicr dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, per le start-up innovative, e dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015, per le PMI innovative (Articolo 4, comma 1, lettera c).
Per evitare, poi, fenomeni di abuso, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 1).
Inoltre, integrando il testo del comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, sono ricomprese, tra le Pmi innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi previsto, solo le Pmi in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 2).
E ancora, l’ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, nel capitale di start-up e Pmi innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese non gode dell’esenzione prevista, specificatamente, per le sottoscrizioni di capitale sociale avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14. Richiamando, poi, il comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, si ribadisce che le esenzioni di commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014, e in particolare dell’articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio (Articolo 4, comma 1, lettera e).
Infine, si stabilisce che l’esenzione fiscale dei proventi di Oicr, di cui all’introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (Articolo 4, comma 2)
Innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – Sis
Per ampliare l’ammontare delle somme da destinare a detti investimenti agevolabili è aumentato da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS) (Articolo 5).
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