Normativa e prassi

7 Novembre 2024

Insetticida a tutela delle piante può beneficiare dell’Iva al 10%

Un insetticida commercializzato da una società, destinato ad attirare gli insetti mediante l’erogazione di feromoni, proteggendo così le piante dagli organismi nocivi, può rientrare tra i prodotti fitosanitari e beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10 per cento. È la sintesi della risposta n. 220 dell’Agenzia delle entrate del 7 novembre 2024.

L’istante è una società che commercializza beni destinati alla disinfestazione fra cui un prodotto contenente feromoni finalizzato al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche in ambito agricolo. Chiede quindi qual è la corretta aliquota da applicare a tale prodotto considerando che non è soggetto all’autorizzazione da parte del ministero della Salute prevista per i fitosanitari. La società pensa che il prodotto non possa essere qualificato ”fitosanitario” in quanto non autorizzato dal competente ministero e, di conseguenza, le relative cessioni non possano beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10 per cento.

L’Agenzia premette che il Decreto Iva (numero 110 della Tabella A, parte III allegata) prevede, per le cessioni dei prodotti fitosanitari, l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10%, senza fare riferimenti alla tariffa doganale. I prodotti quindi andranno individuati sulla base del comune significato attribuito attraverso criteri merceologici, come chiarito anche dalla risoluzione n. 64/2001).

Ricorda, inoltre, che secondo l’articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 “Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento”. Quindi, per commercializzare i prodotti fitosanitari è necessaria l’autorizzazione del ministero della Salute.

L’Agenzia, considerato che esula dalla sua competenza stabilire se il prodotto rientra o no tra quelli fitosanitari, ha quindi chiesto un parere tecnico al ministero della Salute. Non avendo ricevuto la risposta nei tempi richiesti, l’Agenzia ha comunque espresso un parere sulla base di uno spirito collaborativo e valutando soltanto quanto rappresentato dall’istante e quanto espresso dall’Agenzia dei monopoli che in pratica aveva considerato il prodotto un insetticida a tutela delle piante.

L’elemento di rilievo, secondo l’Agenzia, è rappresentato dal fatto che il prodotto in esame consente di attirare l’infestante mediante l’erogazione di feromoni e quindi ha il compito di proteggere le piante dagli organismi nocivi.

Questa finalità di salvaguardia consente all’insetticida commercializzato dalla società istante di rientrare tra i prodotti fitosanitari e di conseguenza beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10 per cento.

L’Agenzia precisa, infine, che tale parere viene meno qualora il competente organo tecnico dovesse ritenere che il prodotto non possa essere incluso nella categoria dei fitosanitari.

Insetticida a tutela delle piante può beneficiare dell’Iva al 10%

Ultimi articoli

Analisi e commenti 6 Febbraio 2026

Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari

Il Bilancio 2026 ha aumentato del 50% e del 100% l’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per le persone fisiche e i loro familiari che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2026 (legge n.

Normativa e prassi 6 Febbraio 2026

Global minimum tax, pronto il modello per la dichiarazione

I soggetti obbligati devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per determinare gli importi dovuti a titolo di imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa prevista dall’articolo 53 del Dlgs n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Spedizioni extra Ue di piccolo valore, contributo fuori da imponibile Iva

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ulteriori istruzioni sulla natura del contributo di 2 euro per le spese di sdoganamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Canone speciale radio e tv, importi invariati per il 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

torna all'inizio del contenuto