20 Agosto 2024
Interessi passivi: sono deducibili in caso di adesione e conciliazione
Gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024, fornita a una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione, relativi a singoli periodi d’imposta, con la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, finalizzati a definire alcune contestazioni pendenti in tema di prezzi di trasferimento. Contestualmente, la società istante ha versato le maggiori imposte e gli interessi per ritardato pagamento, per quali ora chiede la possibilità di portarli in deduzione dalle basi imponibili Ires e Irap.
A parere dell’Amministrazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, deve essere ribadito quanto affermato in una precedente risposta, la n. 541/2022. In quell’occasione, riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, ha precisato che “‘la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.
Un principio, d’altronde, già postulato nel 2001 con la risoluzione n. 178, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione europea, dove ha statuito che il Tuir (articolo 96) “… non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”. E anche nella relazione ministeriale illustrativa del Tuir, riguardo, tra l’altro, gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo “in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta”.
Detto ciò, visto che è lo stesso sistema normativo del Tuir a riconoscere l’autonomia della funzione degli interessi passivi, l’Agenzia concorda per la loro deducibilità.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Marzo 2026
Lavoratori impatriati: conta la residenza post-rimpatrio
Il regime fiscale speciale applicabile ai lavoratori impatriati è quello applicabile al luogo in cui il contribuente trasferisce la propria residenza Con la risposta a interpello n.
Normativa e prassi 11 Marzo 2026
Bonus elettrodomestici utilizzato: comunicazione Mimit – Agenzia
La trasmissione delle informazioni, riferite all’anno in cui il venditore ha accettato il voucher, deve essere effettuata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra l’altro, per la predisposizione della precompilata Definite, con il provvedimento dell’11 marzo 2026 del direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità con cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetterà all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai voucher utilizzati dai contribuenti finali del contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, ai fini, tra l’altro, della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Attualità 11 Marzo 2026
Vidimazione libri sociali: versamento entro il 16 marzo
Le società di capitali sono tenute a versare annualmente e in misura forfettaria la tassa di concessione governativa dovuta sui libri e registri contabili Il 16 marzo di ogni anno le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare la tassa di concessione per la vidimazione dei libri e registri contabili.
Attualità 11 Marzo 2026
L’Agenzia in Trentino-Alto Adige/Südtirol: presentata la nuova direzione regionale
Potenziata la funzione di indirizzo e di governo delle attività operative, con particolare riferimento ai servizi di assistenza, controllo, consulenza legale e supporto alle imprese Presentata ieri la nuova organizzazione dell’Agenzia delle entrate in Trentino-Alto Adige/Südtirol, che prevede l’istituzione della direzione regionale.