Normativa e prassi

20 Agosto 2024

Interessi passivi: sono deducibili in caso di adesione e conciliazione

Gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024, fornita a una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione, relativi a singoli periodi d’imposta, con la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, finalizzati a definire alcune contestazioni pendenti in tema di prezzi di trasferimento. Contestualmente, la società istante ha versato le maggiori imposte e gli interessi per ritardato pagamento, per quali ora chiede la possibilità di portarli in deduzione dalle basi imponibili Ires e Irap.

A parere dell’Amministrazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, deve essere ribadito quanto affermato in una precedente risposta, la n. 541/2022. In quell’occasione, riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, ha precisato che “‘la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.

Un principio, d’altronde, già postulato nel 2001 con la risoluzione n. 178, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione europea, dove ha statuito che il Tuir (articolo 96) “… non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”. E anche nella relazione ministeriale illustrativa del Tuir, riguardo, tra l’altro, gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo “in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta”.

Detto ciò, visto che è lo stesso sistema normativo del Tuir a riconoscere l’autonomia della funzione degli interessi passivi, l’Agenzia concorda per la loro deducibilità.

Interessi passivi: sono deducibili in caso di adesione e conciliazione

Ultimi articoli

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

Attualità 16 Ottobre 2025

Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

Introdotto dal Bilancio 2018, il beneficio fiscale può arrivare fino a 20mila euro per gli esercizi indipendenti e fino a 10mila euro per quelli appartenenti a gruppi editoriali Gli esercenti che gestiscono librerie specializzate, con codice Ateco principale 47.

Dati e statistiche 15 Ottobre 2025

Quotazioni immobiliari Omi, online i dati del 1° semestre 2025

È possibile accedere alla consultazione sul sito dell’Agenzia, su smartphone e tablet tramite l’applicazione “Omi Mobile”, oppure su mappa, grazie al framework cartografico Geopoi® Pubblicati, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i dati elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare delle quotazioni immobiliari relative al periodo gennaio-giugno 2025.

Attualità 15 Ottobre 2025

Consultazione quotazioni Omi: opinione positiva degli utenti

Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento Pubblicato sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata alle indagini di customer satisfaction, il report dei risultati della rilevazione sul gradimento del servizio “Consultazione quotazioni immobiliari OMI”.

torna all'inizio del contenuto