Normativa e prassi

1 Agosto 2024

Navi e unità da diporto, modi e tempi per l’invio dei dati

Stabilite, con il provvedimento del 31 luglio 2024, del direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità per la comunicazione – da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica – dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942) o loro quote.

Per quanto riguarda le unità da diporto, i dati richiesti saranno acquisiti direttamente dall’Agenzia delle entrate presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (Atcn) gestito dal dipartimento per la Mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità che saranno definite con una convenzione tra le parti. Le nuove previsioni sostituiscono quelle contenute nel provvedimento dell’Agenzia del 30 novembre 2010 (articolo 1, punto1.1, lett. a) in tema di “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

Con riferimento alle navi maggiori e ai galleggianti, invece, in attesa della disponibilità di una banca dati centralizzata, le informazioni continuano a viaggiare attraverso la trasmissione telematica dei dati, secondo le specifiche tecniche fissate dallo stesso provvedimento del 20 novembre 2010. L’invio deve essere effettuato attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline e utilizzando i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La comunicazione, stabilisce il provvedimento, deve essere inviata, per ciascun anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Solo per i dati relativi al 2024, la scadenza è fissata al 30 giugno 2025.

Navi e unità da diporto, modi e tempi per l’invio dei dati

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto