Normativa e prassi

23 Luglio 2024

Proroga del regime “impatriati” anche per chi è stato “neo residente”

Un cittadino italiano che ha lavorato 10 anni negli Stati uniti e nel 2019 è rientrato in Italia e ha usufruito, per il triennio 2019-2021, del regime per neo residenti (articolo 24-bis del Tuir) e per il periodo 2022-2023 del regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 Dlgs n. 147/2015), potrà fruire dell’estensione quinquennale riconosciuta agli impatriati dal decreto Crescita (articolo 5, comma 2-bis, Dl n. 34/2019).

L’Agenzia delle entrate, infatti, con la risposta n. 159 del 22 luglio 2024, chiarisce che la disciplina normativa sugli impatriati e la relativa prassi non escludono l’utilizzo alternativo dei due regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, prevedendo solo il divieto di cumulo.

L’istante fa presente che al rientro in Italia possedeva i requisiti per beneficiare sia del regime speciale per lavoratori impatriati, sia del regime per neo­residenti. Precisa, inoltre, che al termine della fruizione del regime sui neo residenti aveva provveduto ad effettuare la revoca dell’opzione per tale agevolazione e che nel novembre 2022 ha acquistato un immobile ad uso residenziale.

L’Agenzia ricorda che il decreto Crescita, articolo 5, comma 2­bis in vigore dal 1° gennaio 2021, ha riconosciuto, alle persone che hanno trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro beneficiando del regime sul rientro dei cervelli, la possibilità di optare per l’estensione del regime, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’opzione stessa hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido, o hanno acquistato un’abitazione in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
  • al  5% dei  redditi  di lavoro dipendente  e  di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se i figli sono almeno tre e hanno acquistato un’abitazione in Italia.

Le modalità di esercizio dell’opzione sono state definite con il provvedimento del 3 marzo 2021.

L’Agenzia ricorda anche il regime opzionale per i neo residenti (articolo 24-bis del Tuir) che prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero di persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti nel nostro Paese per almeno 9 periodi di imposta nel corso dei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’opzione può essere revocata e non è rinnovabile.

Per quanto riguarda la prassi intervenuta sul tema, la circolare n. 17/2017 chiarisce che i regimi di favore destinati ai lavoratori che rientrano in Italia sono esclusivi e fra loro non cumulabili. In pratica è possibile esercitare l’opzione per il regime sui neo residenti, revocare tale opzione e fruire del regime sugli impatriati, nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d’imposta previsti dalla norma di riferimento.

In particolare, i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l’applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l’opzione di cui al comma 2­bis dell’articolo 5 del decreto Crescita, anche se, pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime speciale nel periodo d’imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo esercitato l’opzione dell’articolo 24­bis del Tuir. Ciò in quanto si ritiene, prosegue l’Agenzia, che ai fini del prolungamento del beneficio per ulteriori annualità,  a partire  dal  primo anno  d’imposta  successivo a  quello  di conclusione  del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che sia stato potenzialmente beneficiario dell’agevolazione medesima nel periodo di imposta 2019, a nulla rilevando, quindi, che ne abbia effettivamente fruito in tale anno.

Nel caso in esame, quindi, l’istante, considerato che nel 2019 possedeva i requisiti per l’applicazione del regime speciale sugli impatriati e che nel 2022 ha acquistato un immobile di tipo residenziale, potrà fruire dell’agevolazione sul rientro dei cervelli per un ulteriore quinquennio, come indicato dal citato articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, anche se nel 2019 aveva fruito del regime sui neo residenti di cui all’articolo 24­bis del Tuir.

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