25 Giugno 2024
Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via
Con la pubblicazione del decreto del 24 giugno 2024, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali potranno utilizzare nell’ambito dell’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, in caso dell’eliminazione di valori, secondo l’opzione prevista, per il solo periodo d’imposta 2023, dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 78 a 80, della legge n. 213/2023).
La norma, infatti, prevede che le imprese possano procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali in bilancio di cui all’articolo 92 del Tuir (variazione delle rimanenze). In particolare, i coefficienti approvati con il decreto di ieri vanno utilizzati per determinare l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni (vedi articolo: Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze).
I coefficienti da applicare
Nelle tabelle allegate al decreto sono indicati i coefficienti da applicare per ciascuna classe di attività Ateco. In particolare, prendendo come riferimento l’anno d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023:
- i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 (anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi) devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 1
- i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 2
- i soggetti che hanno svolto attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 3.
Nell’Allegato 4 del decreto, inoltre, è disponibile la nota tecnica e metodologica con le modalità di determinazione dei coefficienti.
Ricordiamo che i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino sono stati approvati con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 (vedi articolo: Adeguamento delle rimanenze, pronti i codici tributo per l’F24).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.