Normativa e prassi

25 Giugno 2024

Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via

Con la pubblicazione del decreto del 24 giugno 2024, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali potranno utilizzare nell’ambito dell’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino,  in caso dell’eliminazione di valori, secondo l’opzione prevista, per il solo periodo d’imposta 2023, dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 78 a 80, della legge n. 213/2023).

La norma, infatti, prevede che le imprese possano procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali in bilancio di cui all’articolo 92 del Tuir (variazione delle rimanenze). In particolare, i coefficienti approvati con il decreto di ieri vanno utilizzati per determinare l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni (vedi articolo: Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze).

I coefficienti da applicare
Nelle tabelle allegate al decreto sono indicati i coefficienti da applicare per ciascuna classe di attività Ateco. In particolare, prendendo come riferimento l’anno d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023:

  1. i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 (anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi) devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 1
  2. i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 2
  3. i soggetti che hanno svolto attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 3.

Nell’Allegato 4 del decreto, inoltre, è disponibile la nota tecnica e metodologica con le modalità di determinazione dei coefficienti.

Ricordiamo che i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino sono stati approvati con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 (vedi articolo: Adeguamento delle rimanenze, pronti i codici tributo per l’F24).

Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto