21 Giugno 2024
Compensazione crediti agevolativi ok e senza obbligo di visto di conformità
Via libera, per la concessionaria della gestione della rete del gioco del lotto, alla compensazione, tramite modello F24, tra credito d’imposta Super Ace e bonus edilizi ricevuti tramite cessione, con gli importi dovuti a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate. Il perché, nella risposta n’ 139 del 21 giugno 2024.
La società istante, concessionaria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la gestione della rete del gioco del lotto, chiede se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguarda anche il credito Super Ace e, nello specifico, se tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate.
Inoltre, vuole sapere se la dichiarazione dei redditi nella quale viene indicato tale credito sia soggetta all’obbligo di apposizione del visto di conformità. E ancora se l’’intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate può essere compensato con i crediti edilizi alla stessa ceduti e il credito d’imposta Super Ace. In subordine, auspica di poter compensare, con detti crediti, il solo importo dello 0,3%, dovuto sulle somme giocate a titolo di canone di concessione.
Con riferimento ai diversi quesiti prospettati dall’istante l’Agenzia, nella risposta in esame osserva che
- il credito SuperAce (articolo 19, Dl n. 73/2021) può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione
- i crediti per interventi edilizi (articolo 121, Dl Rilancio n. 34/2020) sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite
- i due decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze, del 12 aprile 2007 e del 1° luglio 2010, che disciplinano la riscossione del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, richiamano espressamente le modalità di pagamento stabilite dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, cioè tramite modello F24 attraverso il quale è possibile effettuare la compensazione.
- il decreto del direttore generale dell’Aams del 4 luglio 2007, che regola la riscossione del canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete per i predetti apparecchi, è dello stesso tenore.
Tanto detto, in linea con le disposizioni normative e con quanto già chiarito nelle risposte nn. 395/2023 e 113/2024, l’Amministrazione conviene sul fatto che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di Preu e di canone di concessione (debito di ”carattere non fiscale”), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, acquisiti a mezzo di ”cessione del credito”.
Riguardo, invece, al quesito sull’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperAce, del visto di conformità, la norma (articolo 1, coma 574, legge n. 147/2013) dispone che, “… i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
Al riguardo, nella circolare n. 28/2014, l’Agenzia ha già chiarito che, “con riferimento all’ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi ”alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive” e che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte (quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa). Tra questi rientra l’utilizzo in compensazione del credito da SuperAce, che quindi non è soggetto all’obbligo di visto di conformità.
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