12 Giugno 2024
Dichiarazione Iva assente o parziale, l’Agenzia avvisa e indica il rimedio
Arriva via Pec e alloggia (anche) sia nel “cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione dell’Agenzia, con l’avviso per gli operatori Iva che, dopo la verifica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.
Lo stabilisce un provvedimento firmato oggi, 12 giugno 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione di quanto previsto dalla Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e quelle attraverso le quali regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
I dati contenuti nella comunicazione, che, come anticipato, può essere consultata anche all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in particolare, consentono al contribuente, che non lo ha fatto, di presentare la dichiarazione Iva entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, cioè dallo scorso 30 aprile, beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nella dichiarazione inviata, presentandone una integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997).
Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Saranno, invece vietati, se è già stato notificato un atto d’accertamento, o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice
Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa
In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.
Attualità 4 Ottobre 2024
Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti
Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.
Analisi e commenti 4 Ottobre 2024
Branch o residenza fiscale, l’esame va caso per caso
I prezzi di trasferimento intercompany, fenomeno collegato alla doppia imposizione (o doppia non imposizione) internazionale, sono una tematica analizzata dalle Amministrazioni fiscali e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).