12 Giugno 2024
Dichiarazione Iva assente o parziale, l’Agenzia avvisa e indica il rimedio
Arriva via Pec e alloggia (anche) sia nel “cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione dell’Agenzia, con l’avviso per gli operatori Iva che, dopo la verifica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.
Lo stabilisce un provvedimento firmato oggi, 12 giugno 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione di quanto previsto dalla Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e quelle attraverso le quali regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
I dati contenuti nella comunicazione, che, come anticipato, può essere consultata anche all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in particolare, consentono al contribuente, che non lo ha fatto, di presentare la dichiarazione Iva entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, cioè dallo scorso 30 aprile, beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nella dichiarazione inviata, presentandone una integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997).
Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Saranno, invece vietati, se è già stato notificato un atto d’accertamento, o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972).
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