Attualità

10 Giugno 2024

Deduzione forfetaria autotrasporto, il posto ad hoc in dichiarazione

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato diffuso oggi, 10 giugno 2024, ha quantificato, nella misura di 48 euro, la deduzione forfetaria prevista a favore degli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) per il periodo d’imposta 2023. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate, sempre tramite comunicato stampa, ha fornito le indicazioni per riportarle nella prossima dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che la deduzione forfetaria 2024, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni degli stessi modelli.

I codici segnalati si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

A questo proposito, dal Mef ricordano che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi e che l’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Deduzione forfetaria autotrasporto, il posto ad hoc in dichiarazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?