31 Maggio 2024
L’Agenzia risponde ai Caf sulla dichiarazione dei redditi 2024
Con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce le risposte ad alcuni quesiti formulati dai Centri di assistenza fiscale, con riferimento all’utilizzo, alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità, in relazione alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2023.
Estensione dell’utilizzo del modello 730 semplificato
La circolare, in primo luogo chiarisce, che per effetto delle novità introdotte dall’articolo 2, comma 1, del decreto “Adempimenti”, a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita Iva, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta. A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per il 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera
L’odierno documento di prassi fornisce, inoltre, alcune indicazioni per la compilazione del Quadro W, concernente i redditi di capitale di fonte estera. In particolare, chiarisce che, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti, non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività è necessario compilare, nel Quadro W, distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Specifica, altresì, che qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pagina 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.
Infine, la circolare evidenzia che il valore delle cripto-attività, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, non è oggetto di visto di conformità, ma il contribuente, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, è tenuto a documentare tale valore sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite diverse fonti (quali la piattaforma dell’exchange o analoghe piattaforme dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse) e che è in ogni caso esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.
Al riguardo, l’Agenzia specifica che, nel caso in cui il debito d’imposta relativo all’Ivafe, all’Ivie e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a 12 euro, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.
Rilascio del visto di conformità
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni ai Caf ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. In particolare, chiarisce che, qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 282/2002, il Caf (o il professionista abilitato) è tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento, tramite modello F24, dell’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, e la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
È, altresì, precisato che, in relazione ai dati indicati nel rigo L8 del modello 730/2024, nel quale viene riportato il credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca) in relazione a una polizza estera, il Caf (o il professionista abilitato) deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.
In presenza di crediti d’imposta esteri, indicati nel Quadro W del modello 730/2024, derivanti dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile (Ivie) o è detenuto il prodotto finanziario (Ivafe), nonché la cripto attività, il Caf (o il professionista abilitato) è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, e la prova della definitività del versamento dell’imposta.
La circolare chiarisce che se la documentazione esibita è in lingua originale, si ritiene che valgano le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare n. 14/2023.
Se il contribuente intende, invece, fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, può attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il “reddito di riferimento” del predetto nucleo, relativamente al medesimo anno, non è superiore a 15mila euro.
Acquisti di abitazioni di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36”
Altro quesito riguarda la detrazione Irpef, prevista nella misura del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica. Al riguardo l’Agenzia delle entrate chiarisce che tale detrazione non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo 64, comma 7, del Dl n. 73/2021. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
Ravvedimento operoso su Cu tardive
La circolare chiarisce, infine, che, in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti, è ammissibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

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