31 Maggio 2024
Bonus chef, in un provvedimento le modalità e i termini per cederlo
Con il provvedimento del 31 maggio 2024, l’Agenzia definisce le modalità e i termini, affinché i cuochi professionisti, inclusi nell’elenco inviato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy alle Entrate, che hanno diritto al tax credit loro concesso dal Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020), possano cederlo ad altri, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione. Il tutto nel rispetto dell’articolo 10, comma 2, del decreto, dell’allora ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con quello dell’Economia e delle Finanze, del 1° luglio 2022, che ha dato attuazione alla norma della legge di bilancio richiamata.
Norma che ha riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva, pari al 40% delle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività. Norma, che al comma 121, ha anche previsto la possibilità di cedere l’agevolazione, anche parzialmente, in alternativa alla compensazione.
Tanto premesso, il provvedimento odierno stabilisce che i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a comunicare la scelta della cessione esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Contestualmente e allo stesso modo, il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto: solo dopo aver fatto ciò possono utilizzarlo, anche loro esclusivamente in compensazione e nei limiti dell’importo ceduto, indicando nel modello F24 il codice tributo “7053”, lo stesso istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, con la risoluzione n. 71/2023.
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